Nella puntata di oggi di #svegliatiavvocatura abbiamo parlato di unioni civili e convivenze.
La legge disciplina per la prima volta a livello nazionale le convivenze di fatto, sia per le coppie eterosessuali sia per quelle omosessuali. Con due diverse discipline la prima parte si occupa delle unioni civili, riservate solo alle coppie omosessuali che non possono accedere all’istituto del matrimonio, con gli articoli da 1 a 35, la seconda parte da art 36 a 65 regolamenta le convivenze di fatto sia dello stesso sesso,che eterosessuali. L’unione civile individuata all’art 1 come quella fra persone dello stesso sesso e quale “fomazione sociale “ ai sensi degli art 2 e 3 della Costituzione può essere contratta tramite una dichiarazione davanti all’ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni. Le convivenze di fatto, invece, possono essere stabilite da coppie di maggiorenni, sia eterosessuali che omosessuali, che vivono insieme e che non hanno contratto un matrimonio o un’unione civile, ed il cui accertamento fa riferimento solo alla dichiarazione anagrafica. Come funzionano le unioni civili. Per molti aspetti le unioni civili (che sono solo quelle fra persone dello stesso sesso) possono essere equiparate al matrimonio, nonostante manchino alcuni diritti importanti riservati ancora solo alle coppie eterosessuali sposate. I due contraenti di un’unione civile possono decidere di adottare un cognome comune, scegliendo indifferentemente dal cognome di uno dei due partner. Sono obbligati alla reciproca assistenza morale e materiale, e alla coabitazione. Entrambi i contraenti devono contribuire ai bisogni comuni “in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo.” Viene stabilita una residenza comune, e il regime patrimoniale di riferimento è quello della comunione dei beni, tranne nei casi in cui viene scelta la separazione .In caso di scioglimento dell’unione, almeno tre mesi dopo la presentazione della richiesta Se uno dei due partner uniti civilmente cambia legalmente il sesso, l’unione civile è considerata sciolta. Se invece è uno dei coniugi di una coppia sposata a rettificare anagraficamente il sesso, se la coppia decide di non sciogliere il matrimonio e rimanere unita, il matrimonio si trasformerà automaticamente un un’unione civile. Le differenze tra matrimoni eterosessuali e unioni civili tra persone dello stesso sesso sono la impossibilità di adottare sia il figlio biologico del partner (la cosiddetta stepchild adoption) ,sia altri bambini.Altra differenza sostanziale è l’assenza dell’obbligo di fedeltà per le unioni civili, al contrario invece del matrimonio. Le convivenze di fatto sono rivolte a coppie conviventi sia eterosessuali che omosessuali. Queste coppie possono stipulare un contratto di convivenza per “disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla vita comune.” La registrazione viene fatta in forma scritta con un atto pubblico o per scrittura privata, autenticata da un avvocato o da un notaio.Il contratto contiene indicazioni sulla residenza condivisa, sulle modalità di contribuzione alla vita comune e sul regime patrimoniale scelto — che può essere anche quello della comunione dei beni. In caso di malattia o ricovero di uno dei conviventi, l’altro ha diritto di visita, assistenza e accesso alle informazioni personali, secondo le regole già previste per coniugi e famigliari.Un convivente può nominare l’altro come rappresentante, in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per decisioni in materia di salute. Lo stesso può avvenire in caso di morte, per quanto riguarda decisioni sulla donazione degli organi, sul trattamento dei resti e sui funerali. In caso di morte del convivente che è anche proprietario della casa in cui vive la coppia, il partner ancora in vita può rimanere nell’abitazione per altri due anni o per un periodo uguale agli anni di convivenza — ma mai oltre i cinque. Se nella casa vivono anche i figli della coppia o di uno dei due conviventi, il partner ancora in vita può rimanere nell’abitazione per almeno altri tre anni. Al decesso di uno dei due partner, l’altro può subentrare al contratto d’affitto . Un convivente che lavora nell’impresa di proprietà del partner ha diritto di partecipazione agli utili della società, ai beni acquistati con gli utili e agli incrementi dell’azienda. In caso di cessazione della convivenza, invece, il giudice può stabilire il diritto di un convivente di ricevere gli alimenti, in caso si trovi in stato di bisogno e non riesca a mantenersi da solo.Non trattandosi di coppia sposata, i conviventi non possono procedere con l’adozione nazionale e internazionale, e non hanno diritto alla pensione di reversibilità. Tutta una normativa che ha anche bisogno dei regolamenti relative alle trascrizioni e che,comunque,sarà valutata nel corso della applicazione,avuto riguardo anche all’inserimento di norme di diritto internazionale privato. Oggi cureremo la presentazione con la promessa di ritornare in seguito con autorevoli espressioni della dottrina e della giurisprudenza.