Il DDL Gelli, oramai noto come “Riforma della responsabilità sanitaria”, fermo dal primo febbraio alla commissione giustizia del Senato, si è posto all’attenzione delle cronache per i principi apparentemente in controtendenza, rispetto a quelli affermatisi nella giurisprudenza di legittimità, nelle controversie di malpractice medica.
Apparentemente il principio dell’inversione dell’onere della prova in favore del medico, nel disegno responsabile solo ex art. 2043 c.c., ed il mantenimento della tradizionale regime di responsabilità contrattuale nei confronti della struttura recano problemi di coordinamento non di poco conto, pur comprendendosi la finalità di alleggerire la posizione del medico, con effetto dissuasivo sul fenomeno della cosiddetta medicina difensiva.
In realtà si è molto sorvolato su aspetti che riguardano più da vicino gli avvocati ovvero la previsione – o meglio la sostituzione – della mediazione obbligatoria (della cui inutilità si è avuta la dimostrazione), con la proposizione di un preventivo accertamento tecnico per la valutazione della sussistenza degli elementi di colpa, adempimento addirittura assunto a condizione di procedibilità della domanda. A mio avviso non è poco.
E’ ipocrita ignorare che i casi di responsabilità medico-sanitaria vengono di fatto risolte dalle consulenze medico-legali e pertanto miope ritenere in questo strumento il pericolo di una minore garanzia per i diritti del danneggiato.
Inoltre, proprio mentre le Sezioni Unite danno la stoccata decisiva alla illegittimità delle clausole “claim made”, con l’introduzione dell’obbligo dell’assicurazione obbligatoria per medici e strutture viene prevista l’estensione della garanzia assicurativa agli eventi accaduti durante la vigenza temporale della polizza e denunciati dell’assicurato nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto assicurativo.
Passata misteriosamente sotto silenzio dei media la previsione del riconoscimento dell’azione diretta ai confronti dell’assicuratore, che mette finalmente di fronte il danneggiato al suo reale interlocutore già dall’ATP.
Buon ascolto.