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IL RECLAMO NEL PCT

marchettiIl tema del reclamo nel PCT sconta inevitabilmente la vastità e la complessità di base dell’istituto nel processo civile, trattandosi di uno strumento generale di impugnazione di provvedimenti diversi dalla sentenza, che trova la sua principale anche se non esclusiva applicazione nella materia del c.d. procedimento cautelare uniforme (art.669-terdecies c.p.c.) ma che è variamente disciplinato, tra le altre, in materia di procedimenti possessori (art.703 co.2 c.p.c.), con riguardo ai provvedimenti dichiarativi dell’estinzione del processo di cognizione (artt.178-308 c.p.c.) ed esecutivo (art.630 u.c. c.p.c.), oltreché in materia di famiglia (art.708 c.p.c. – reclamo avverso i provvedimenti presidenziali provvisori ed urgenti nel procedimento di separazione giudiziale).

Nonostante sia uno strumento di impugnazione e condivida pertanto molte delle caratteristiche dell’appello, la Giurisprudenza formatasi nell’ambito del PCT è ormai pressoché unanime nel considerare il reclamo non come atto introduttivo di una nuova fase processuale – con conseguente facoltatività del deposito telematico e dunque il c.d. doppio binario deposito cartaceo/telematico – bensì come prosecuzione dell’originario procedimento e dunque come atto endoprocessuale.

Ciò comporta che l’unica modalità di deposito ammissibile del reclamo sia quella telematica (Si vedano, fra le più significative, Trib. Trani ord. 24/11/2015,Trib. Foggia ord. 15/5/2015 in http://www.processociviletelematico.it/giurisprudenza.html; per una disamina dei vari orientamenti giurisprudenziali cfr. anche Trib. Ancona ord. 28/5/2015 http://www.pergliavvocati.it/wp-content/uploads/2015/06/150528-Trib-AN-reclamo-cautelare-telematico-signed.pdf

Fatta tale premessa generale, con riferimento alle concrete modalità con cui effettuare il deposito telematico del reclamo, al di là delle inevitabili lievi differenze che esistono nei vari programmi c’è da dire che tutti i redattori presentano uno schema del tipo ‘atto di proposizione di reclamo’, strutturato pressappoco come una memoria endoprocessuale (p.es. memoria ex art.183 co.6 c.p.c. o comparsa conclusionale ex art.190 c.p.c.), anche se con alcune specificazioni ulteriori rispetto a questa.

Infatti, una volta selezionato il RG del procedimento reclamato ove inserire l’atto da depositare, occorrerà inserire i dati delle parti, allegare la nota di iscrizione a ruolo laddove il redattore non provveda a generarla in automatico, senza dimenticare infine di allegare il CU, ove dovuto.

Una volta effettuato il deposito sarà il cancelliere a provvedere, in sede di accettazione della busta telematica, ad aprire il sub-procedimento di reclamo all’interno del procedimento reclamato.

Avv. Francesco Marchetti del Foro di Pisa per il gruppo facebook PCT Processo civile telematico

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