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Radio Corso Atti e Pareri #9 Il reato di truffa

Radio Corso Atti e Pareri #9 - Parere di Penale - Il reato di truffa

Corso Radiofonico di preparazione all'esame di Abilitazione

Nona puntata del “Radio Corso Atti e Pareri”.

Oggi, dando sfogo al penalista che è in noi, risolveremo una questione giuridica affrontata dalle Sezioni Unite, a seguito di un annoso dibattito in seno alle Sezioni semplici, in materia di truffa.

Questa la possibile traccia:

Tizio, venditore modello della concessionaria automobilistica “viaggiare su quattro ruote”, nell’ambito dell’attività commerciale da lui svolta, a seguito di trattative addiviene alla stipula di un contratto di leasing con Caio, concedendo in locazione finanziaria un rampante bolide.

Caio, soddisfatto dell’acquisto ottenuto, spiega ai propri amici che il contratto di leasing stipulato consente l’acquisto della proprietà del veicolo mediante pagamento della maxi rata finale ad un prezzo scontato, fissata nel termine di tre anni decorrenti dal pagamento del primo canone.

Senonché, il diritto di opzione di cui Caio è munito, in qualità di acquirente, è subordinato alla obbligatoria revisione periodica dell’autoveicolo presso l’officina “viaggiare sicuri” per tutta la durata della locazione, pena la corresponsione di un più alto saldo finale.

Caio inconsapevole della clausola contrattuale, a causa del contegno omissivo del venditore Tizio, che nessuna informazione aveva provveduto a fornire a tal riguardo, si rivolge ad altro centro specializzato.

Successivamente, recatosi presso la suddetta concessionaria, a Caio veniva opposto il pagamento finale, sull’assunto della non corrispondenza alla somma dovuta, dal momento che l’importo in questione era variato a seguito della mancata revisione ad opera della officina dedotta in contratto.

 Il candidato, assunte le vesti del legale di Caio, rediga motivato parere volto a rilevare la eventuale contestabilità del reato di truffa nei confronti del venditore.

Orbene, la questione giuridica è stata dal virtuale Commissario esplicitata, chiedendo al candidato se in una ipotesi siffatta possa contestarsi al venditore Tizio il reato di truffa.

Recentemente, la Corte di Cassazione intervenendo sul punto ha composto un contrasto giurisprudenziale tra opposti orientamenti.

Secondo una prima impostazione il reato di truffa, a norma dell’art. 640 c.p., impone come elemento costitutivo della condotta delittuosa l’impiego di idonei artifizi e raggiri finalizzati ad indurre il contraente alla stipula di un accordo negoziale che altrimenti non avrebbe stipulato.

Secondo, invece, l’impostazione maggioritaria, avallata dai giudici del Palazzaccio, con la sentenza n. 46034 del 2012, gli artifizi o i raggiri richiesti per la sussistenza del reato di truffa contrattuale possono consistere anche nel silenzio maliziosamente serbato su alcune circostanze da parte di chi abbia il dovere di farle conoscere, indipendentemente dal fatto che dette circostanze siano conoscibili dalla controparte con ordinaria diligenza.

Nella prossima puntata, ci eserciteremo con un’altra questione giuridica questa volta di diritto Civile, parimenti ad alto indice di papabilità concorsuale.

a cura di Vincenzo Grieco 

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