Settima puntata del “Radio Corso Atti e Pareri”,
come promesso oggi risolveremo una questione giuridica frutto di una recentissima pronuncia della Corte di Cassazione, intervenuta di recente sul punto.
Non sottraiamo altro tempo, iniziamo!
Questa la potenziale traccia:
A seguito di una ricognizione di debito, Tizio riconosce di dovere a titolo di prestito personale la somma di 100, ricevuta da Sempronio il 17 giugno 2014, impegnandosi a rifondere quest’ultimo nel termine di 12 mesi dalla data in cui la somma è stata ricevuta.
Nonostante la promessa unilaterale, Tizio non adempie all’obbligo assunto, spingendo Sempronio ad intraprendere apposita azione giudiziaria.
Nell’ambito del giudizio, tuttavia, a fronte dell’istanza attorea di Sempronio, tesa all’ottenimento non solo della somma prestata, ma anche del maggior danno subito, Tizio resiste adducendo che nessun maggior danno poteva essere riconosciuto in quanto Sempronio alcuna prova aveva fornito in merito al nocumento giustificativo della pretesa risarcitoria.
Assunte le vesti del legale di Sempronio, il candidato rediga motivato parere, chiarendo al proprio assistito quale scelta difensiva è opportuno effettuare.
Orbene, una traccia del genere, può primo acchito porre una serie di interrogativi, tuttavia, solo una è la questione giuridica valevole a risolvere il caso sottoposto.
La domanda che dobbiamo porci è la seguente: in un giudizio avente ad oggetto la restituzione di una somma di denaro, oltre a provare il rapporto fondamentale da cui il diritto di credito nasce, occorre provare anche il maggior danno, ai sensi dell’art. 1224, comma 2, c.c.?
Posta la giusta questione, rintracciare la soluzione è presto detto. La Corte di Cassazione nella pronuncia n. 1506/2014, aderendo ad un orientamento precedente, ha stabilito che il maggior danno, ex art. 1224, comma 2, c.c. è dall’ordinamento presunto, quantificandolo mediante il rapporto tra rendimento medio dei titoli di Stato su base annuale e gli interessi legali, stabiliti di anno in anno con decreto del ministro dell’economia e della finanza.
Resta salva la possibilità per il debitore di provare che il creditore non ha patito alcun danno.
Come possiamo vedere, individuare la questione giuridica sottesa ci permette agilmente di individuare il quesito che il commissario intende proporci e mediante l’ausilio dei codici annotati reperire la giusta pronuncia.
In conclusione, il nostro parere dovrà concludere che alcun onere probatorio incombe su noi, lasciando che il giudice rigetti l’eccezione del convenuto, riconoscendo la fondatezza della nostra pretesa.
La prossima volta ci occuperemo di risolvere un caso recentissimo di diritto penale, ritenuto altamente papabile per i risvolti pratici che sta avendo nell’ultima manciata di mesi.
Alla prossima e svegliati avvocatura!