come promesso, quest’oggi ci occuperemo della terza tappa obbligata da cui necessariamente il nostro prezioso parere deve passare per ottenere l’avallo favorevole della Commissione.
I tempi radiofonici ci impongono di essere sintetici, esaustivi ed accattivanti e questo, vedrete nel proseguo, si sposa perfettamente con le capacità che dobbiamo affinare in vista del prossimo dicembre.
Per chi stesse pensando che la fatidica “tre giorni” è lontana pensi per un attimo a cosa farebbe Usain Bolt se allo stesso fosse concesso lo stesso arco temporale entro cui prepararsi per aggiudicarsi nuovamente il titolo di campione olimpico nei 100 mt.
Con la speranza che l’invito a cimentarsi sin da ora ad esercitarsi sia colto come mordente, senza bisogno alcuno di scongiuri, non ci resta che iniziare.
Oggi è la volta del terzo tassello, la disamina degli istituti generali.
Qui un ruolo fondamentale gioca l’aver adeguatamente rispolverato il buon vecchio Gazzoni per Civile e il terribile Fiandaca Musco di penale, o qualunque altro manuale preistorico voi siate capaci di rinvenire nei meandri della vostra camera.
In questa fase, occorre, una volta compresa la questione giuridica sottesa al parere in esame, descrivere in poche battute la fisionomia dell’istituto valevole per il caso concreto.
Così, allorquando la traccia d’esame raffiguri due soggetti, in combutta fra loro, intenti a truffare la nonnina e la pensione appena riscossa, occorre, nel parere, indicare l’istituto generale costituito in questo caso dal reato di truffa a norma dell’art. 640 c.p.
Una buona disamina generale della fattispecie penale che viene in rilievo può essere così introdotta:
il reato di truffa, rientrante nel novero dei delitti contro il patrimonio, è posto a tutela non solo dello stesso ma anche a presidio della libera autodeterminazione del soggetto a disporre delle proprie sostanze senza condizionamenti truffaldini suscettibili di diminuirne il quantum. Difatti, rientrante nel novero dei reati in contratto, si caratterizza per il modus operandi consistente nella stipula di accordi negoziali idonei a falsare il sinallagma contrattuale mediante l’impiego di artifizi e raggiri finalizzati al conseguimento di un ingiusto profitto con l’altrui inganno.
Al fine di meglio padroneggiare gli istituti giuridici, si consiglia altresì di leggere riviste giuridiche, in cui molto spesso il redattore offre, accanto al commento della sentenza, una breve ricognizione dell’istituto codicistico richiamato.
Nel prossimo appuntamento ci occuperemo della quarta tappa La risposta ai quesiti giuridici. Questo è il nocciolo del nostro elaborato, perché rappresenta il nostro asset difensivo.