L’art. 211 D.Lgs. 50/2016 (Nuovo Codice Appalti) ha introdotto un nuovo procedimento alternativo alla tutela giurisdizionale: il procedimento precontenzioso all’ANAC.
Il Nuovo Codice Appalti prevede, infatti, che la stazione appaltante o le altre parti possano richiedere ad ANAC un parere in merito alle controversie insorte durante lo svolgimento della gara.
ANAC deve esprimersi entro 30 giorni con un parere e, inoltre, se ritiene sussistere un vizio di illegittimità può di propria iniziativa raccomandare alla stazione appaltante di agire in autotutela per l’annullamento degli atti illegittimi, pena l’irrogazione di una pena pecuniaria in caso di mancato adeguamento.
Il procedimento precontenzioso vero e proprio, invece, è regolamentato dal Provvedimento ANAC del 5 ottobre 2016, con il quale viene indicato che il parere reso non è vincolante, a meno che non siano le parti stesse a volersi vincolare entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione di presentazione dell’istanza.
L’istanza deve essere presentata a mezzo PEC mediante il modulo allegato al regolamento e può essere integrato da una memoria e da documenti. L’istanza dovrà illustrare succinti elementi di fatto e di diritto e i quesiti per i quali viene richiesto il parere.
Il regolamento reca, inoltre, le cause di inammissibilità e improcedibilità dell’istanza, tra i quali l’interferenza rispetto ad esposti presentati all’ANAC per la stessa questione o in presenza di un ricorso giurisdizionale avente contenuto analogo tra le parti.
Le parti verranno sentite nel corso dell’istruttoria mediante la presentazione di memorie e documenti e il procedimento si conclude entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza.
Si tratta certamente di uno strumento interessante, soprattutto per le gare di importo contenuto, per le quali il ricorso giurisdizionale comporterebbe l’esborso di un contributo unificato eccessivo, sebbene sia differente la tutela concreta che le parti potrebbero ricevere da ANAC rispetto che dal TAR.
a cura di Elia Barbujani