Oggi voglio condividere con tutti gli ascoltatori l’argomento “notificazioni a mezzo pec e pubblici elenchi”.
L’art. 3 bis, comma 1, della Legge 53/1994 specifica che “La notificazione con modalità telematica di atti civili, amministrativi e giudiziali si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo risultante da pubblici elenchi. Detta notificazione va eseguita utilizzando esclusivamente un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.”
I pubblici elenchi utilizzabili ai fini delle notifiche a mezzo pec sono indicati dall’art. 16 ter del D.L. 179/2012, emendato poi dal D.L. 90/2014 che ha ridotto gli elenchi pubblici degli indirizzi pec.
In sostanza, è stato eliminato l’elenco contenuto nel sito indicepa.gov.it, cioe l’elenco IPA che oggi non è più un pubblico elenco al quale fare riferimento ai fini della notificazione in modalità telematica di atti alle Pubbliche Amministrazioni.
Di conseguenza, gli elenchi pubblici validi ai fini della notificazioni a mezzo pec sono:
– l’anagrafe della popolazione residente, che non è ancora attivo;
– il registro PP.AA, ossia l’elenco degli indirizzi pec della Pubbliche Amministrazioni presso il Ministero della Giustizia, accessibile dal Portale dei Servizi Telematici pst.giustizia.it;
– il Registro delle Imprese, valido per la ricerca dell’indirizzo pec delle imprese costituite in forma societaria;
– l’INIPEC, che contiene l’indirizzo pec di imprese e professionisti iscritti ad albi professionali;
– infine, abbiamo il ReGInDE, che contiene l’indirizzo pec di professionisti iscritti ad albi ed elenchi istituiti per legge.
avv. Rosaria Scaringi del Foro di Foggia per il gruppo facebook PCT Processo civile telematico
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