A nome del Gruppo PCT processo civile telematico vi parlo della nullità della notificazione a mezzo Pec.
Lo strumento della notificazione a mezzo Pec é ancora visto con diffidenza da molti avvocati in quanto l’art. 11 della L. 53/1994 sanziona con la nullità ogni inosservanza delle disposizioni previste dalla legge stessa.
Dobbiamo però dire che la Cassazione ultimamente ha adottato un’interpretazione elastica della norma; in particolare una recentissima sentenza delle Sezioni Unite Civili la n. 7665 del 18 aprile 2016 ha sancito che il principio previsto in via generale dall’art. 156 del codice di rito, secondo cui la nullità non può essere pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo cui é destinato, vale anche per le notificazioni e, quindi, anche per le notificazioni a mezzo Pec . Nel caso di specie era stata eccepita l’irritualità e, quindi, la nullità della notifica a mezzo Pec di un controricorso per violazione del comma 4 e del comma 5 dell’art. 3 bis L. 53/1994 (il comma 4 prevede che nell’oggetto della Pec vada inserita la dicitura “notificazione ai sensi della L. 53 del 1994” ed il comma 5 indica come va redatta la relata di notifica). Ecco che la Suprema Corte, avendo rilevato che non vi era alcuna differenza tra l’atto depositato in via cartacea e quello notificato a mezzo Pec, ha ritenuto raggiunto lo scopo e, quindi, ha ritenuto che il destinatario dell’atto non avesse visto violato il proprio diritto di difesa e, perciò, ha respinto l’eccezione di nullità.
avv. Roberto Di Pietro del Foro di Avezzano per il gruppo facebook PCT Processo civile telematico
ASCOLTA LA PILLOLA!