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NEGOZIAZIONE ASSISTITA NELLA CRISI FAMILIARE

Puntata di #Svegliatiavvocatura di Lunedì 11 Luglio 2016.

Il decreto legge 12 settembre 2014, n. 132 (convertito con legge 10 novembre 2014, n. 162), nell’ambito delle misure introdotte in materia di giustizia civile, ha disciplinato all’articolo 6 la convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.L’invito è una sollecitazione a stipulare la convenzione di negoziazione assistita indicando l’oggetto della controversia e l’avvertimento che la mancata risposta entro trenta giorni o il suo rifiuto, può essere valutato dal giudice al fine delle spese di un eventuale giudizio. Secondo una prima interpretazione fornita dal CNF, ai procedimenti separativi si applicherebbe il riferimento all’invito a negoziazione ma senza l’avvertimento circa le conseguenze della mancata risposta (art. 4).E’ importante sottolineare che quando l’avvocato riceve l’incarico dal cliente è dovere deontologico informarlo della possibilità di avvalersi della procedura di negoziazione assistita. Il fine della norma è di stimolare le parti al raggiungimento di una soluzione di separazione personale, cessazione degli effetti civili del matrimonio o scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o divorzio, senza adire l’autorità giudiziaria, affidando, da una parte il ruolo di negoziatore all’avvocato, dall’altra, in presenza di situazioni che non riguardino soggetti deboli da tutelare, come ad esempio i figli minori, coinvolgendo direttamente l’Ufficio Comunale. Con la conversione in legge del Decreto, sono state introdotte rilevanti modifiche rispetto alla prima versione dell’art. 6. Il testo originario parlava di assistenza di un avvocato, mentre attualmente per avviare la procedura di negoziazione assistita è necessario un avvocato per ogni parte. Inoltre, l’accordo sottoscritto a seguito della negoziazione, doveva semplicemente essere inviato all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio era stato iscritto o trascritto. La legge di conversione ha introdotto il passaggio obbligatorio dell’accordo alla Procura della Repubblica presso il tribunale.
Di questo parleremo in compagnia della Prof Avv. Giovanna Ruo, del Presidente Coa Lecce avv. Roberta Altavilla e del Consigliere Coa di Vicenza avv. Anna Pase.

Buon ascolto!

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