“La mediazione ha la finalità di incentivare strumenti di risoluzione delle controversie preposti a facilitare l’accesso alla giustizia con l’assistenza di un mediatore qualificato al fine di promuovere una stabile composizione amichevole delle controversie e di ridurre i costi del contenzioso civile”
La Corte di Appello di Milano, presidente Dott. Boiti, con l’ordinanza datata 22 marzo 2016 si esprime in senso ampiamente favorevole alla mediazione delegata in appello: è infatti facoltà del magistrato, anche in secondo grado, ordinare alle parti di procedere al tentativo di conciliazione davanti all’organismo apposito, e ciò prescinde dall’obbligatorietà o meno della mediazione ante causam o dalla vigenza o meno della norma che prevede tale potere prima dell’introduzione della specifica lite.
Già in passato la Corte di Appello milanese, così come quella di Firenze, si erano pronunciate con ordinanze dello stesso tenore disponendo più volte la mediazione in virtù di quanto sancito dalla novella del 2013, tanto da trasformare l’invito del giudice a mediare in un vero e proprio potere.
La motivazione che oggi assume la Corte milanese mira a promuovere un componimento amichevole della lite e al contempo a ridurre i costi della giustizia.
Per i giudici di Milano, dunque, la finalità della mediazione non è solo deflattiva, ma anche e soprattutto quella di «incentivare strumenti di risoluzione delle controversie preposti a facilitare l’accesso alla giustizia con l’assistenza di un mediatore qualificato al fine di promuovere una stabile composizione amichevole delle controversie e di ridurre i costi del contenzioso civile».
Tre i punti fermi della decisione in parola: l’invito alla conciliazione che il giudice rivolge alle parti prescinde dal fatto che la materia rientri tra quelle per cui è obbligatoria la mediazione preventiva; sarà onere del giudice di appello ricostruire, nell’ordinanza di rimessione delle parti al mediatore, l’intera vicenda sin dall’inizio del giudizio, di modo che il mediatore possa immediatamente distinguere i punti forti da quelli deboli presenti nella sentenza di primo grado.
Da ultimo, la Corte si pronuncia in merito al momento più opportuno per rivolgere l’invito alle parti: si tratta della prima udienza di trattazione, dedicata anche alla discussione delle istanze di sospensione, inammissibilità e di prove.
di Paolo Fortunato Cuzzola