“Condanna il convenuto, che non ha partecipato al procedimento di mediazione obbligatoria senza giustificato motivo”…
Con sentenza del 23 marzo 2016 il Tribunale di Mantova “condanna il convenuto, che non ha partecipato al procedimento di mediazione obbligatoria senza giustificato motivo”.
Secondo il Giudice dott. Andrea Bulgarelli, la parte che rifiuta di presentarsi in mediazione adducendo quale motivazione l’esosità della procedura va sanzionata al pagamento di una pena pecuniaria pari al valore del contributo unificato della causa, in quanto trattasi di condotta priva di alcuna giustificazione.
Nell’esaminare, il giudice, una controversia in materia locazione (nella fattispecie sfratto per morosità) non concedeva l’ordinanza ex art. 665 c.p.c. ma si determinava a mutare il rito assegnando i termini per le memorie ex art. 426 cpc e, in vista di una possibile conciliazione della lite, demandava le parti in mediazione (c.d. mediazione obbligatoria ex art. 5 comma 1 bis D.lgs 28/2010).
Il conduttore, per “non gravare il procedimento di ulteriori costi”, decideva di non presentarsi in mediazione preferendo il (ben più lungo e tortuoso) percorso processuale rispetto a quello conciliativo.
Un simile comportamento secondo il Giudice di Mantova va sanzionato stante il fermo presupposto per cui la mediazione richiede l’effettiva adesione nonché la partecipazione delle parti e dei procuratori, salvo casi eccezionali e adeguatamente motivati.
di Paolo Fortunato Cuzzola