di Paolo Fortunato Cuzzola
Con ordinanza del 23 aprile 2016 il Tribunale di Vasto nella persona del Giudice Dott. Fabrizio Pasquale, ha fornito una chiara ed attenta interpretazione dell’art. 8, comma 4 bis, D. Lgs. n. 28/10 in merito alle conseguenze di natura sanzionatoria previste dalla citata norma: il giudicante, nel decidere la controversia sottoposta al suo esame, fa presente, preliminarmente, come la sanzione inflitta alla parte che si rifiuti di partecipare al procedimento di mediazione riguardi non solo il caso di assenza ingiustificata al primo incontro di mediazione, ma anche l’ulteriore caso in cui la parte presente al primo incontro, esprimendosi negativamente sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione, non espliciti le ragioni di tale diniego ovvero adduca motivazioni ingiustificate; un tale comportamento si configura come esplicito e immotivato rifiuto di partecipare al procedimento di mediazione che si svolge all’esito del primo incontro.
Significativa è quindi la pronuncia del Giudice di Vasto nella misura in cui precisa che la condanna alla sanzione pecuniaria scatta anche quando una o entrambe le parti, al primo incontro, rifiutano di procedere nella fase di mediazione effettiva; con la diretta conseguenza che se il rifiuto proviene dalla parte istante, può conseguirne l’improcedibilità della domanda.
Da ultimo, ma non meno importante, il monito del Giudice: “non potrà mai costituire giustificatomotivo per rifiutarsi di partecipare alla mediazione la convinzione di avere ragione o la mancata condivisione della posizione avversaria, per la evidente contraddittorietà, sul piano logico prima ancora che giuridico, che tale argomentazione sottende, atteso che il presupposto su cui si fonda l’istituto della mediazione è, per l’appunto, che esista una lite in cui ognuno dei contendenti è convinto che egli abbia ragione e che l’altro abbia torto e che il mediatore tenterà di comporre riattivando il dialogo tra le parti e inducendole ad una reciproca comprensione delle rispettive opinioni”.
All’uopo, spiega il Tribunale, il mediatore ha l’importante compito, nonché l’onere, di invitare la parte ad esplicitare le ragioni del proprio dissenso, oltre che di indicare a verbale un eventuale contestazione e/o opposizione alla verbalizzazione dei motivi del rifiuto.