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MEDIAZIONE CIVILE: IL TAR LAZIO ANNULLA LE INCOMPATIBILITA’ TRA MEDIATORE E AVVOCATO” – sent. n. 3989/2016

di Paolo Fortunato Cuzzola

“Il mediatore non può essere parte ovvero rappresentare o in ogni modo assistere parti in procedure di mediazione dinanzi all’organismo presso cui è iscritto o relativamente al quale è socio o riveste una carica a qualsiasi titolo; il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino la professione negli stessi locali. 2. Non può assumere la funzione di mediatore colui il quale ha in corso ovvero ha avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti, o quando una delle parti è assistita o è stata assistita negli ultimi due anni da professionista di lui socio o con lui associato ovvero che ha esercitato la professione negli stessi locali; in ogni caso costituisce condizione ostativa all’assunzione dell’incarico di mediatore la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all’articolo 815, primo comma, numeri da 2 a 6, del codice di procedura civile. 3. Chi ha svolto l’incarico di mediatore non può intrattenere rapporti professionali con una delle parti se non sono decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento. Il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitano negli stessi locali”.

È questo il contenuto della norma di cui all’art. 14 bis del Decreto del Ministro della Giustizia del 18 ottobre 2010, n.180, annullato con Sentenza n. 3989/2016 emessa qualche giorno fa dalla prima sezione Tar Lazio.

La norma in parola e oggetto del ricorso promosso dal Coordinamento della conciliazione forense (composto da 50 organismi di mediazione) era diretta a disciplinare l’incompatibilità ed i conflitti di interesse del singolo mediatore.

Non esistono più le incompatibilità e i conflitti di interesse dei mediatori che fino a ieri limitavano, soprattutto agli avvocati, la possibilità di svolgere incarichi di mediazione: così la materia inerente le garanzie dei singoli mediatori da oggi dovrà essere stabilita dai regolamenti e dai i codici etici degli organismi di mediazione che saranno volti a disciplinare tali aspetti fondamentali al fine di assicurare la imparzialità e la terzietà del mediatore.

La ratio della decisione in commento e quindi dell’annullamento della norma predetta si deve rinvenire nella impossibilità per il ministero di disciplinare il tema della imparzialità, della indipendenza e, conseguentemente, le incompatibilità dei mediatori, confermando dunque un evidente difetto di delega ex art. 16, comma 2 D.Lgs 28/2010.

È dunque compito dei singoli organismi di mediazione dotarsi di un codice deontologico e di un regolamento, riservando al ministero la semplice attività di vigilanza, così come previsto dall’art. 7 comma 3 del DM 180/2010 secondo cui è il regolamento a stabilire le cause di incompatibilità allo svolgimento dell’incarico da parte del mediatore e a disciplinare le conseguenze sui procedimenti in corso della sospensione o della cancellazione dell’organismo dal registro.

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