Maria Cristina Fabbretti.
Trasparenza: chiarimenti dall’ANAC per la pubblicazione degli emolumenti a carico della finanza pubblica percepiti dai dirigenti.
Il Consiglio dell’ANAC lo scorso 17 maggio ha ribadito che l’obbligo di pubblicazione degli emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica percepiti dai dirigenti – disposto dall’art. 14, co. 1-ter del d.lgs. 33/2013 secondo cui: “Ciascun dirigente comunica all’amministrazione presso la quale presta servizio gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, anche in relazione a quanto previsto dall’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. L’amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale l’ammontare complessivo dei suddetti emolumenti per ciascun dirigente” – deve ritenersi non sospeso e deve essere rispettato.
Il comunicato dell’Autorità Amministrativa Indipendente è stato emanato a seguito della ricezione di numerose richieste di chiarimenti pervenute all’Autorità in seguito alla pubblicazione dell’Ordinanza del TAR Lazio, sede di Roma, n. 1030/2017 ed alla successiva delibera dell’Autorità n. 382/2017.
Ordinanza del TAR Lazio n. 1030/2017 del 02/03/2017
Con tale ordinanza il TAR capitolino ha deciso un’istanza cautelare proposta dalla stimata collega bolognese che aveva impugnato davanti al giudice amministrativo, per conto di ricorrenti dirigenti del Garante Privacy, alcuni provvedimenti amministrativi, fra cui la nota del Segretario generale del Garante per la protezione dei dati personali di richiesta di comunicazione della situazione patrimoniale dei dirigenti per la pubblicazione dei redditi.
Il TAR, rilevata la possibile questione in ordine alla compatibilità delle disposizioni con la normativa europea e costituzionale, ha sospeso i provvedimenti impugnati e fissato l’udienza pubblica per la trattazione del merito della causa.
L’ANAC, con delibera dell’Autorità n. 382/2017, del 12 aprile 2017, ha disposto immediatamente la sospensione dell’efficacia della delibera n. 241/2017 “Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del d. lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016”, limitatamente alle indicazioni relative all’applicazione dell’art. 14 co. 1, lett. c) ed f) del d. lgs. n. 33/2013 (lettera c) i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici; lettera f) le dichiarazioni di cui all’articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell’organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7) per tutti i dirigenti pubblici, compresi quelli del SSN, in attesa della definizione nel merito del giudizio o in attesa di un intervento legislativo chiarificatore.
In data 17 maggio 2017, a poco più di un mese dal precedente comunicato, l’ANAC, viste le numerose richieste di chiarimenti in ordine alla pubblicazione dei dati di cui all’art. 14, co. 1-ter del d.lgs. 33/2013, ha disposto un comunicato con cui ha previsto che l’obbligo di pubblicazione degli emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica percepiti dai dirigenti, disposto dall’art. 14, co. 1-ter, debba ritenersi non sospeso e, dunque, da rispettare.
La motivazione addotta dall’ANAC corca il permanere dell’obbligo di pubblicazione di cui all’art. 14 comma 1-ter del d.lgs. 33/2013 risiede nel fatto che l’ordinanza del TAR Lazio n. 1030/2017 non richiama in alcun modo il comma 1–ter dell’art. 14 citato né tale disposizione è stata oggetto di censura davanti al TAR.