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Lo stato della Giustizia Minorile

In Italia, solo nel 1934 viene istituito il tribunale per i minorenni, anche se il primo progetto risale al 1908 (progetto Quarta-Vacca) e non si occupava soltanto della giustizia penale (!). E’ con il RD. 20/7/1934 n.1404 che inizia ad operare un organo giudiziario specializzato (in quanto ne faceva parte, accanto a due giudici di carriera, un “benemerito dell’assistenza sociale”, che fosse cultore di scienze bio-mediche o umane). Deve occuparsi della giustizia penale, di taluni rapporti tra genitori e figli e dei “corrigendi”, per i quali erano predisposti i riformatori. Si delineava così la tripartizione delle “competenze” del T.M. in penale, civile e amministrativa, che perdura tutt’oggi .Nel 1942 entrano in vigore il nuovo codice civile e il codice di procedura civile. Il primo innova il diritto di famiglia e istituisce la funzione dei giudice tutelare, che raccoglie l’eredità del Consiglio di famiglia; il secondo disciplina i procedimenti in camera di consiglio con norme tuttora vigenti. Nel 1948 entra in vigore la Costituzione della Repubblica, che contiene disposizioni di grande rilievo per il diritto di famiglia e dei minori (artt. 2, 10, 30-32, 34, 38), ma bisogna attendere il 1956 (L. 25/71956 n.888), per vedere una riforma, che, oltre a portare a due il numero dei componenti onorari (un uomo e una donna) nel collegio, innova profondamente la competenza amministrativa, detta altrimenti “rieducazione. La rieducazione dei minorenni, come impostata da tale riforma, non ha lunga durata. Già alla fine degli anni ‘60 (il ‘68) è in piena crisi. Si fa sempre più strada l’idea che solo la prevenzione “paga”. Ed è una legge di portata storica (L. 5/6/67 n.431),  introduce la più radicale delle prevenzioni: l’adozione speciale (oggi, legittimante) dei minori abbandonati, rivolta principalmente a quelli ricoverati negli istituti, molti dei quali, facendosi grandi, popolavano i riformatori e le patrie galere. Gli anni ‘70, che si aprono con l’istituzione delle Regioni e, successivamente, l’aborto (1978), l’istituzione dei consultori familiari (1975), la riforma penitenziaria (1975) e quella sanitaria (1978), ma soprattutto la riforma del diritto di famiglia (L. 19/5/75 n.151), che ha innovato ampiamente la nostra materia, realizzando il principio della parità dei coniugi e centrando sull’interesse del minore la regolazione di molteplici istituti del diritto di famiglia (tra l’altro, ha abbassato il conseguimento della maggiore età ai 18 anni). Negli stessi anni comincia ad affacciarsi l’idea di accorpare in un unico tribunale le competenze frammentate fra T.M., tribunale ordinario e giudice tutelare (e giudice penale). Idea che fatica ad imporsi e che, ancora oggi, è in fase di realizzazione. Intanto, la legge sull’adozione ha notevolmente incrementato il lavoro dei tribunali minorili, per i quali viene istituito un organico, con contestuale autonomia rispetto al tribunale ordinario (L. 9/3/71 n.35). Nel 1983, viene aggiornata la disciplina dell’adozione (legittimante), che contiene la regolamentazione dell’affidamento familiare (L. 4/5/83 n.184): una misura di tutela intermedia tra assistenza in famiglia e adozione. Questa legge si apre, tuttavia, con una disposizione che afferma il diritto primario del minore a vivere nell’ambito della propria famiglia. Forse, la parte più significativa della legge è quella che riguarda l’adozione internazionale, che, con la contrazione dell’adozione nazionale, registra un progressivo incremento applicativo. In questo periodo la normativa internazionale riguardante l’infanzia e l’adolescenza, che è diventata abbastanza consistente, non è ancora tenuta ben presente in Italia. Sarà la Convenzione sui diritti del fanciullo, ONU, 20/11/89, ad aprire gli occhi della nostra realtà sullo scenario del mondo. Gli anni ‘90 saranno segnati dal “pensiero” -poco praticato- della Convenzione di New York, che viene ratificata con L. 27/5/91 n.165, dalla produzione di norme di sostegno alla prevenzione della criminalità minorile (L. 19/7/91 n.216) e alla sperimentazione di nuove strategie di intervento a favore dell’infanzia e dell’adolescenza (L. 28/8/97 n.285). Diventano esecutive in Italia (L. 64/94) alcune convenzioni internazionali di vecchia data.. Anche il diritto internazionale privato viene riformato (L. 218/95). Il 31/12/1998 viene approvata, con n.476, la nuova legge sull’adozione internazionale, che recepisce (non in toto) la convenzione dell’Aja del 1993. L’esigenza di adeguamenti del diritto ai mutamenti sociali e ad istanze politiche, a nuove rappresentazioni dei diritti dei minori e degli adulti, al principio costituzionalmente ribadito del giusto processo (nuovo art. 111 Cost.) ha ispirato le riforme degli ultimi tempi. Esse hanno riguardato l’adozione cosiddetta nazionale (L. 149/2001); il processo penale minorile, anche se molto parzialmente (L. 63/2001, D. Lvo. 274/2000, relativo alla competenza penale del Giudice di pace, che introduce per i reati minori nuove sanzioni); l’introduzione di nuove misure contro le violenze familiari (L. 154/2001); In tema di affermazione della centralità dell’interesse del minore, particolare rilevanza assume la riforma della filiazione, operata con la legge 10 dicembre 2012 n. 219,  contenente una delega che è stata attuata con decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, in materia di “Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione”. La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo (Cedu), pur non prevedendo disposizioni esplicite in materia di filiazione, all’articolo 8 protegge la vita privata e familiare e all’articolo 14 pone il divieto di qualsiasi discriminazione. In Italia l’attuale sistema normativo registra una progressiva erosione delle competenze del tribunale per minorenni e un potenziamento delle competenze del tribunale ordinario. Da più parti, ormai, si avverte la necessità di assicurare concentrazione ed effettività di tutela, con un modello processuale unico e un giudice specializzato. Il Governo attuale ha  messo mano alla riforma ,con DDL detto Berruti che all’art 1 lettera B contempla area famiglia e persone ,approvato alla Camera il 10 marzo e dal Senato con modifiche, che ha disegnato un giudice unico. Di questo paleremo nella puntata attuale, buon ascolto

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