Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9451 del 10.05.2016, hanno messo un punto fermo in tema di definizione di autonoma organizzazione ai fini Irap. Il giudice d’appello, nel caso di specie, rilevato che nello svolgimento dell’attività professionale il contribuente si avvaleva solo di un lavoratore dipendente con mansioni di segretaria e di beni strumentali minimi; aveva ritenuto che la presenza minimale di strumenti e di collaborazione non costituiva autonoma organizzazione.
L’amministrazione criticava la sentenza impugnata perché, pur avendo riconosciuto la presenza di un dipendente e di beni strumentali, aveva escluso il requisito dell’autonoma organizzazione ai fini dell’IRAP, laddove tale requisito ricorreva invece a suo avviso ogni volta che il contribuente fosse, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e si avvalesse del lavoro anche di un solo dipendente, anche part time. Le Sezioni Unite, chiamate a dirimere il conflitto giurisprudenziali sorto sulla questione, hanno quindi ritenuto, nell’ambito della definizione del concetto di autonoma organizzazione, di dover fare delle precisazioni concernenti il fattore lavoro.
Se infatti, dicono i giudici, fra gli elementi suscettibili di combinarsi con il lavoro dell’interessato, potenziandone le possibilità, accanto ai beni strumentali, vi sono senz’altro anche i mezzi personali perché questi davvero rechino un apporto significativo non è sufficiente, ai fini del presupposto di imposta, l’avvalersi in modo anche non occasionale di lavoro altrui quando questo si concreti nell’espletamento di mansioni di segreteria o generiche o meramente esecutive. Lo stesso limite già individuato in relazione ai beni strumentali, che devono eccedere il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività, non può che valere, dunque, anche per il fattore lavoro, “la cui soglia minimale si arresta all’impiego di un collaboratore”.
Viene dunque così superata la tesi accolta dalla Cassazione con la sentenza n. 9790 del 2014, secondo cui l’impiego non occasionale di lavoro altrui deve intendersi di per sé integrativo del requisito dell’autonoma organizzazione. In conclusione il professionista che sia responsabile della propria struttura versa l’IRAP solo se si avvale di lavoro altrui qualificato e stabile ed impiega beni strumentali che eccedono per quantità e valore il “minimo indispensabile”.
a cura di Giovambattista Palumbo