A conclusione delle nozze tra Severo e Carla, Mario, padre del primo, concedeva al novello sposo, in comodato, un immobile di sua proprietà, affinchè la costituita famiglia potesse avere un tetto sulla testa.
Col trascorrere del tempo, però, la convivenza fra i due coniugi diveniva sempre più difficoltosa, a causa dei rispettivi caratteri. Frattanto, veniva alla luce il piccolo Carletto.
Entrambi i coniugi, di comune accordo, decidevano di procedere alla separazione, avviando relativa procedura innanzi al Tribunale di Gamma, il quale assegnava in tale sede la casa coniugale in favore di Carla, dal momento che alla stessa era stato affidato il minore Carletto.
Nel frattempo, però, Mario, a causa del fallimento della azienda nella quale lavorava, perdeva non solo il proprio impiego ma anche la propria abitazione.
Per tale ragione, si rivolgeva a Carla chiedendole la restituzione della casa precedentemente concessa in comodato al figlio Carletto.
In conseguenza della richiesta restitutoria avanzata dall’ex suocero, Carla resiste, ritenendo di essere ancora munita del titolo per godere dell’immobile, dal momento che lo stesso è stato conferito per conseguire il risultato pratico di munire la coppia di una casa in cui stabilire la propria famiglia. Ciò sulla base del provvedimento di assegnazione della casa familiare emesso dal Tribunale di Gamma, in occasione della separazione.
Sulla base delle precedenti asserzioni, Carla rifiutava di consegnare il bene.
Il candidato, assunte le vesti del legale di Mario, rediga motivato parere.