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Le Puntate di Radio Corso Atti e Pareri – 4# Il Comodato di Casa Familiare

In questo appuntamento entriamo nel vivo della preparazione.

A seguito della lettura della probabile traccia d’esame proseguiremo con lo studio della stessa e alla redazione guidata del parere, soffermandoci sulla spiegazione delle tappe da cui il nostro prezioso elaborato deve necessariamente passare per ottenere l’avallo della Commissione esaminatrice.

In particolare, il caso sottoposto quest’oggi ai nostri radiocorsisti si riferisce alla risoluzione dell’apparente contrasto fra destinazione d’uso della casa familiare concessa in comodato e le forme di tutela apprestate dall’ordinamento al comodante per la reimmissione nell’utilizzo dell’immobile.

 

 

a cura di Vincenzo Grieco

si ringrazia la dott.ssa Vincenza Anastasia Mancino, praticante del Foro di Foggia per la collaborazione.

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Traccia

A conclusione delle nozze tra Severo e Carla, Mario, padre del primo, concedeva al novello sposo, in comodato, un immobile di sua proprietà, affinchè la costituita famiglia potesse avere un tetto sulla testa.
Col trascorrere del tempo, però, la convivenza fra i due coniugi diveniva sempre più difficoltosa, a causa dei rispettivi caratteri. Frattanto, veniva alla luce il piccolo Carletto.
Entrambi i coniugi, di comune accordo, decidevano di procedere alla separazione, avviando relativa procedura innanzi al Tribunale di Gamma, il quale assegnava in tale sede la casa coniugale in favore di Carla, dal momento che alla stessa era stato affidato il minore Carletto.
Nel frattempo, però, Mario, a causa del fallimento della azienda nella quale lavorava, perdeva non solo il proprio impiego ma anche la propria abitazione.
Per tale ragione, si rivolgeva a Carla chiedendole la restituzione della casa precedentemente concessa in comodato al figlio Carletto.
In conseguenza della richiesta restitutoria avanzata dall’ex suocero, Carla resiste, ritenendo di essere ancora munita del titolo per godere dell’immobile, dal momento che lo stesso è stato conferito per conseguire il risultato pratico di munire la coppia di una casa in cui stabilire la propria famiglia. Ciò sulla base del provvedimento di assegnazione della casa familiare emesso dal Tribunale di Gamma, in occasione della separazione.
Sulla base delle precedenti asserzioni, Carla rifiutava di consegnare il bene.
Il candidato, assunte le vesti del legale di Mario, rediga motivato parere.

Massima di Riferimento

Il comodato di casa familiare

Ss.Uu. n. 20448/14

In materia di comodato con destinazione a casa familiare, le Sezioni unite con la sentenza 20448/2014 hanno affermato che, non solo la necessità di un uso diretto, ma anche il sopravvenire di un imprevisto deterioramento della condizione economica del comodante consente di porre fine al comodato, ferma la necessità che il giudice eserciti con massima attenzione il controllo di proporzionalità e adeguatezza nel comparare le particolari esigenze di tutela della prole e il contrapposto bisogno del comodante.

Gli ermellini risolvono il contrasto fra opposti orientamenti.

Difatti, a fronte di una impostazione che inquadrava nell’istituto del comodato d’uso il conferimento di un’abitazione a titolo di casa familiare, resisteva un opposto orientamento che, invece, individuava nell’utilizzo dell’immobile per motivi di coniugio il diverso istituto del comodato a termine.

Con riguardo alla prima impostazione non accolta dalle Sezioni Unite, la sentenza della Corte di Cassazione n. 13603 del 2004 interveniva all’esito di un giudizio instaurato dal proprietario di un immobile, concesso in comodato al figlio sposato da destinare a casa familiare.

La succitata sentenza ha stabilito che ove il comodato di un bene immobile sia stato stipulato senza limiti di durata in favore di un nucleo familiare già formato o in via di formazione, si è dinanzi ad una ipotesi di comodato a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 1810 c.c., caratterizzato dalla non prevedibilità del momento in cui la destinazione del bene verrà a cessare.

Questo in virtù del fatto che, si è impresso al bene un vincolo di destinazione alle esigenze abitative familiari (dunque non solo e non tanto a titolo personale del comodatario) idoneo a conferire all’uso cui la cosa deve essere destinata, il carattere implicito della durata del rapporto.

Perciò il comodante ben può richiedere il rilascio del bene ad nutum, ossia senza addurre alcuna motivazione.

L’attesa pronuncia delle Sezioni Unite, che si sono espresse con sentenza n. 20448 del 29 settembre 2014, ha stabilito che il diritto del comodante a vedersi restituito l’immobile soccombe dinanzi alle supreme esigenze del nucleo familiare di mantenere l’habitat domestico di riferimento.

Dirimente nell’ambito della richiamata situazione sarebbe solamente l’urgente ed imprevisto bisogno del comodante, condicio sine qua non affinché sia ammessa la richiesta per la restituzione del bene.

Nel dettaglio, lo stato di bisogno deve vantare la natura dell’imprevedibilità e dell’urgenza e deve essere sopravvenuto rispetto alla cessione in comodato. Pertanto, sia la necessità di uso diretto, sia il sopravvenuto deterioramento delle condizioni economiche legittimano il comodante ad ottenere la restituzione del bene, anche se originariamente destinato a casa coniugale, configurando l’istituto del comodato a termine a norma dell’art. 1809 del codice civile.

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