Come sappiamo la data del 7 ottobre 2016 ha segnato la fine della rappresentanza politica cosi’ come, da oltre un ventennio, eravamo abituati a considerarla e a con essa a rapportarci.
L’Avvocatura riunitasi a Rimini con la schiacciante maggioranza (fotografata nelle slide proiettate dagli enormi schermi del Palacongresso) di 591 favorevoli, 204 contrari e 134 non votanti ha approvato la Mozione nr. 2 attuativa dell’art. 39 L. 247/12 con sostituzione dell’attuale Statuto.
Così l’organismo di rappresentanza politica è oggi indicato dalla sigla OCF – Organismo Congressuale Forense.
Ai caldi giorni riminesi – consegnati alla storia anche per le sfibranti prove dei telecomandi messi poi da parte per tornare, al momento delle votazioni delle mozioni politiche, alla tradizionale alzata di mano – fanno seguito, ora, i giorni dell’attesa.
Dal 7 ottobre decorrono infatti i 30 giorni – cosi’ come previsto dalla Norma Transitoria (art. 9) – per la prima elezione dell’Organismo Congressuale Forense.
COME SI SVOLGONO LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTATI DELL’OCF
Entro il 7 novembre dunque dovranno svolgersi le operazioni elettorali relative a ciascun Distretto.
Le modalità delle stesse sono indicate dall’art. 6 dello Statuto approvato.
In particolare l’art. 6.3 stabilisce che:
*I rappresentanti saranno eletti in ragione di 1 fino a 5.000 iscritti negli Albi ed Elenchi Speciali complessivamente in ciascun Distretto e di 1 ulteriore unità ogni successivi 5.000 iscritti o frazione pari o superiore.
*La norma prevede inoltre il limite ai mandati: non più di due consecutivi.
* Sono elettori solo i Delegati congressuali degli Ordini del Distretto.
*Sono eleggibili tutti gli Avvocati iscritti agli Albi od Elenchi Speciali che abbiano espresso la loro candidatura.
* Le candidature dovranno essere presentate al Presidente dell’Ordine Distrettuale almeno 24 ore prima dell’inizio delle operazioni elettorali.
CHI E QUANDO CONVOCA IL SEGGIO ELETTORALE
Ce lo dice l’art. 6.6. : Il seggio elettorale è convocato, secondo le modalità disposte dall’Ufficio di Presidenza (art. 3.12) dal Presidente dell’Ordine Distrettuale che lo presiede e che è affiancato con mansioni di segretario dal Delegato con minore anzianità di iscrizione all’albo.
Ogni Delegato può esprimere preferenze sino ai 2/3 del numero degli eligendi.
I verbali relativi alle operazioni elettorali dovranno poi essere immediatamente trasmessi all’Ufficio di Presidenza ed il Coordinatore procederà alla immediata proclamazione degli eletti ed alla loro convocazione entro 30 gg.
In questo caso di prima elezione la norma statutaria prevede che, art. 9.3., la prima elezione dell’Ufficio di Coordinamento e delle relative cariche si svolgerà entro e non oltre 30 gg dallo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti.
ELEZIONE DELL’UFFICIO DI COORDINAMENTO
Nella seduta di insediamento i componenti proclamati provvederanno al loro interno alle elezioni dell’Ufficio di Coordinamento composto dal COORDINATORE al quale spetta la legale rappresentanza dell’OCF, dal SEGRETARIO, dal TESORIERE e da altri DUE MEMBRI.
INCOMPATIBILITA’
La carica di Coordinatore OCF è incompatibile con quella di Presidente di COA, di componente di CNF – Cassa – CDD nonché quelle di legale rappresentante delle Unioni, delle Associazioni Forensi e delle Associazioni Specialistiche.
Il 7 novembre dunque conosceremo la composizione dell’OCF e del suo Ufficio di Coordinamento.
Avv. Giuseppe Gallo
Ascolta la puntata di approfondimento con l’avv. Sergio Paparo
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