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L’ ACQUISIZIONE SANANTE E L’USUCAPIONE PUBBLICA DOPO L’ADUNANZA PLENARIA N. 2/2016

L’ acquisizione sanante è l’istituto ora previsto dall’art. 42 bis del DPR 327/2001, dopo che la Corte costituzionale con sentenza n. 293/2010 ha abrogato il precedente articolo 43 del TU espropri.

Con l’acquisizione sanante la Pubblica Amministrazione può sanare un’occupazione senza titolo in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, acquisendo il bene al proprio patrimonio indisponibile.
Secondo la Corte Europea dei diritti dell’uomo, l’occupazione senza titolo configura un illecito permanente ex art. 2043 c.c.
L‘Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 2 del 9 Febbraio 2016 ha ritenuto che l’illecito possa cessare per:
  • l’emanazione del decreto di acquisizione sanante ex art. 42 bis;
  • per restituzione del fondo;
  • per accordo transattivo;
  • per rinuncia abdicativa;
  • per compiuta usucapione.
Per quanto riguarda della usucapione, si tratta di una usucapione pubblica, e per evitare di reintrodurre una forma di espropriazione indiretta l’Adunanza Plenaria ha fissato espressamente i limiti dell’istituto.
Infatti, sebbene la Cassazione Sez. Unite 735/2015 avesse fatto venir meno la differenza tra occupazione acquisitiva e occupazione usurpativa, la Adunanza Plenaria n. 2/2016 riprende tali categorie.
Sulla base di tale giurisprudenza, l’usucapione pubblica è legittima solo in caso di occupazione usurpativa, mentre in caso di occupazione acquisitiva la decorrenza della prescrizione acquisitiva ha come riferimento la data dell’entrata in vigore del DPR 327/2001, nel 2003.
Perciò, le Pubbliche Amministrazioni potranno accertare l’intervenuta usucapione solo  dal 30 giugno 2023.
Infine, giova ricordare quali siano le differenze tra la nuova acquisizione sanante ex art 42bis e la vecchia ex art. 43.
La Corte costituzionale, con sentenza 71 del 2015, ha infatti ritenuto che la nuova disposizione fosse costituzionale, in quanto:
  • l’acquisto avviene solo ex nunc e non lede il giudicato;
  • l’indennizzo copre sia il danno patrimoniale che il danno non patrimoniale, nella misura del 10% del valore venale del bene; per il periodo di occupazione senza titolo è computato un interesse del 5% annuo sul valore venale;
  • non secondario il fatto che la PA debba dare comunicazione alla Corte dei conti;
  • sussiste un obbligo di motivazione rafforzata nel quale dar conto dell’interesse pubblico che ha reso necessaria l’acquisizione.
La Adunanza Plenaria n. 2/2016 di Febbraio riprende tale sentenza della Consulta indicando che la motivazione della Pubblica Amministrazione debba concentrarsi sulla acquisizione o sulla non acquisizione, in quanto la restituzione del bene è solo una conseguenza legale della decisione di non acquisire il bene.
L’acquisizione sanante ex art. 42 bis DPR 327/2001 perde il carattere di “sanatoria” del vecchio art. 43 e diventa, perciò, una forma di esproprio semplificato alla quale la Pubblica Amministrazione può ricorrere.
di Elia Barbujani

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