La tassazione dell’economia digitale, e quindi delle aziende multinazionali, è a un punto di svolta, grazie a un pacchetto di nuove misure proposte dall’Ocse che sarà adottato dai ministri delle finanze del G20.
L’elevatissimo grado di dematerializzazione dell’industria digitale ha reso infatti estremamente più semplice per una società evitare di rendersi una taxable presence – attraverso una stabile organizzazione – nel territorio dello Stato presso il cui mercato è attiva.
Una delle opzioni finora allo studio da parte dell’OCSE all’interno del Piano d’azione sull’erosione fiscale è stata allora rappresentata dall’applicazione di una ritenuta alla fonte sulle “transazioni digitali”.
Non potendo però i consumatori finali operare da sostituti di imposta, l’unica soluzione per l’applicazione di tale ritenuta alla fonte comporterebbe il coinvolgimento diretto delle istituzioni finanziarie incaricate di regolare il relativo pagamento degli acquisti online.
Tra le esperienze internazionali si deve annoverare innanzitutto la Gran Bretagna, dove dall’aprile 2015 è stata introdotta un’imposta (anche se sarebbe più corretto dire: un metodo di determinazione delle imposte dovute) denominata Diverted Profit Tax.
Il fatto che l’aliquota della Diverted Profit Tax sia superiore alla corporate income tax del Regno Unito di 5 punti percentuali (7 punti percentuali a partire dal 2017) costituisce senz’altro uno stimolo in più per le società potenzialmente coinvolte a non incorrervi.
Il meccanismo da introdurre in Italia dovrebbe dunque corrispondere alla ratio della diverted profit tax, seguendo un percorso di tipo accertativo che consenta l’individuazione delle stabili organizzazioni occulte dei soggetti, che, grazie al tipo di business svolto, eludono facilmente la territorialità dei confini.
Il concetto, in fondo è abbastanza semplice. E’ infatti, già oggi, la normativa italiana dispone che, pur in assenza di una stabile organizzazione “formale” nel territorio italiano, i redditi conseguiti siano da considerare come imponibili nello Stato in cui la prestazione è effettuata, anziché in quello di residenza, laddove, nella sostanza, sia possibile individuare sul territorio italiano una stabile organizzazione occulta del soggetto societario non residente.
di Giovambattista Palumbo