Puntata di #Svegliatiavvocatura di Martedì 12 Luglio 2016.
L’’impatto tecnologico sulla vita sociale e soprattutto in quella professionale non è più una scelta , ma si rende necessarie. Limitarsi soltanto a subire il processo di trasformazione della società comporta impossibilità ed incapacità di coglierne e sfruttare adeguatamente gli aspetti vantaggiosi, che sono molti. Chi non investe in sviluppo tecnologico con tutta probabilità sceglie una via non solo di declino economico, ma anche sociale e culturale. E’ pertanto un campo , quello dell’’impiego delle tecnologie da cui non si può prescindere, senza perdere competitività e soprattutto senza poter affrontare al meglio la professione. Occorre, per conseguenza,confrontarsi con la sicurezza informatica, dato che le nuove tecnologie – oltre ai benefici, straordinari, che esse portano agli utenti – spesso racchiudono in sé potenziali pericoli per i dati personali e la riservatezza della vita privata dei fruitori delle tecnologie stesse. L’obbligo generale di ridurre al minimo i rischi relativi al trattamento di dati personali è previsto dall’Art. 31 del Codice in materia di protezione dei dati personali. Detto articolo, intitolato “Obblighi di sicurezza”, dispone che: “I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l’adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.” In base a detta norma è dunque sempre obbligatorio custodire e controllare i dati personali oggetto di trattamento per contenere nella misura più ampia possibile il rischio che i dati siano distrutti, dispersi anche accidentalmente, conoscibili fuori dei casi consentiti o altrimenti trattati in modo illecito. L’inosservanza di questo obbligo generale non è sanzianata penalmente, ma espone chi lo viola alla responsabilità civile per danni, anche non patrimoniali. La legge prevede, in ogni caso, un livello minimo di protezione dei dati personali.Infatti, l’Art. 33 del Codice, intitolato “Misure minime”, prevede che: “Nel quadro dei più generali obblighi di sicurezza di cui all’articolo 31, o previsti da speciali disposizioni, i titolari del trattamento sono comunque tenuti ad adottare le misure minime individuate nel presente capo o ai sensi dell’articolo 58, comma 3, volte ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali.” Di questo si parlerà nella puntata odierna.
Buon ascolto!