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LA SETTIMANA DELLA GIURISPRUDENZA 12_05_2016

Apriamo la rubrica “La settimana della giurisprudenza” segnalandovi nell’ambito del diritto del lavoro, la Sentenza della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro, numero 9060 del 5 maggio 2016, la quale si è occupata del caso di un’infermiera che rifiutandosi di svolgere attività di pulizia, perdeva il lavoro.

Nella Sentenza de qua, la Corte di Cassazione, conformemente ai precedenti giurisprudenziali, ha stabilito che “ il lavoratore adibito a mansioni non rispondenti alla qualifica può chiedere giudizialmente la riconduzione della prestazione nell’ambito della qualifica di appartenenza, ma non può rifiutarsi aprioristicamente, senza avallo giudiziario, di eseguire la prestazione richiestagli, essendo egli tenuto a osservare le disposizioni per l’esecuzione dei lavoro impartite dall’imprenditore ai sensi degli artt. 2086 e 2104 cod. civ., da applicarsi alla stregua dei principio sancito dall’art. 41 Cost., e potendo egli invocare l’art. 1460 cod. civ. solo in caso di totale inadempimento del datore di lavoro, a meno che l’inadempimento di quest’ultimo sia tanto grave da incidere In maniera Irrimediabile sulle esigenze vitali dei lavoratore medesimo.”

Proseguiamo, segnalandovi la Sentenza della Corte di Cassazione Civile del 4 maggio 2016 numero 8919, la quale in tema di successioni ha stabilito che “ la mancanza della qualità di coerede al momento della apertura della successione, essendo il soggetto all’epoca legato al de cuius da un rapporto di affiliazione e non di adozione, non impedisce agli altri coeredi, nell’esercizio della loro autonomia negoziale, di pattuire lo scioglimento della comunione ereditaria attribuendo una quota della stessa anche a quello, avendo con ciò dato luogo non ad una vera e propria divisione, ma ad un contratto plurilaterale, comunque vincolante ed efficace fra i contraenti.”

In diritto amministrativo, vi segnaliamo la Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione III del 3 maggio 2016, numero 1743, con la quale minuziosamente, viene ricostruito l’istituto dell’ interdittiva antimafia stabilendo che gli elementi necessari “ non consistono solo nelle circostanze desumibili dalle sentenze di condanna per particolari delitti e dalle misure di prevenzione antimafia, ma anche da tutti gli altri provvedimenti giudiziari, qualunque sia il loro contenuto dispositivo, recanti motivazioni che lumeggino le situazioni di infiltrazione mafiosa; dai più molteplici e diversi rapporti di parentela, amicizia, colleganza, frequentazione, collaborazione, che per intensità e durata indichino un verosimile pericolo di condizionamento criminale; da vicende anomale nella formale struttura o nella concreta gestione dell’impresa, sintomatiche di cointeressenza o di condiscendenza dell’impresa e dei suoi soci, amministratori, gestori di fatto con il fenomeno mafioso nelle sue più varie forme.

a cura di Emanuele Mascolo

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