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LA PROVA DELLA NOTIFICA A MEZZO PEC

Rosaria ScaringiOggi voglio parlarvi della prova della notifica effettuata in proprio tramite pec.

Come si fa a dimostrare in sede giudiziale che la notifica di un atto effettuata a mezzo pec si sia correttamente perfezionata?

Nel caso di notifica telematica, la prova della notifica è costituita dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica certificata, ossia da documenti informatici veri e propri.

Tali documenti devono sempre essere depositati in formato digitale.

Al fine di fornire la prova della notificazione deve, quindi,  procedersi al deposito telematico della ricevuta di avvenuta accettazione e di avvenuta consegna che contiene anche copia degli atti materialmente trasmessi al destinatario

Occorrerà, quindi, salvare entrambe le ricevute (accettazione e consegna) nel formato proposto dal client di posta utilizzato o dalla webmail in formato eml o msg.

L’art. 46 del DL 90/2014, convertito dalla L. 114/2014, che ha aggiunto i commi 1 bis ed 1 ter all’art. 9 della L. 53/1994, ha stabilito che in tutti i casi in cui l’avvocato deve fornire la prova della notifica effettuata in proprio tramite pec e non sia possibile fornirla con modalità telematiche ( in caso, ad esempio, di giudizi davanti al Giudice di Pace ed in Corte di Cassazione ove  non sono ancora ammessi i depositi telematici) dovrà stampare su carta l’intero messaggio PEC relativo alla notifica, con i suoi allegati e con le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna, ed attestare la conformità di tali riproduzioni cartacee ai documenti informatici originali.

avv. Rosaria Scaringi del Foro di Foggia per il gruppo facebook PCT Processo civile telematico

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