29.03.16
Nell’ultimo articolo dedicato alla Legge professionale ci siamo lasciati dopo aver evidenziato come l’avvocatura, pur volendo a gran voce una regolamentazione ex lege della professione, sostenendo la promulgazione della legge 247/2012 abbia di fatto ottenuto una normazione quasi totalmente regolamentare.
La natura della legge professionale forense, le decine di regolamenti delegati e le deleghe legislative in essa contenute, impongono particolare attenzione alla data della sua pubblicazione, avvenuta il giorno 18/01/2013 ed ai termini ivi previsti per l’esercizio della delega.
Infatti all’art. 1 si legge che “all’attuazione della legge si provvede mediante regolamenti adottati con decreto del Ministro della giustizia, entro due anni dalla data della sua entrata in vigore, previo parere del Consiglio nazionale forense (CNF) sentiti i consigli dell’ordine territoriali e le associazioni forensi maggiormente rappresentative.
Non entro nel merito né del rispetto del termine di due anni, ormai spirato, per l’approvazione dei regolamenti né è mia intenzione approfondire se e quale consultazione sia stata fatta da parte del CNF per al redazione dei pareri non vincolanti previsti dalla norma.
Mi limito semplicemente ad una constatazione dello stato dell’arte.
Di 15 regolamenti ministeriali solo 7 sono stati approvati a 3 anni dalla promulgazione della legge e di alcuni di quelli mancanti il CNF ha fatto avere il parere solo nell’anno 2015.
Dei 7 approvati due sono stati impugnati avanti il Giudice Amministrativo: il primo è il regolamento sulle modalità di elezione dei componenti degli ordini circondariali che ha portato ad un caos attualmente irrisolto che vede una parte dei Consigli eletti con un metodo ritenuto ufficialmente illegittimo in cui il risultato elettorale non è stato impugnato, altri Consigli il cui risultato elettorale è stato impugnato, altri Consigli ancora, in cui non si sono tenute le elezioni, prorogati sine die.
Il secondo regolamento oggetto di impugnazione è quello per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista .
Come detto, oltre ai 15 regolamenti ministeriali nella legge professionale si prevedono tre deleghe legislative: la prima doveva essere approvata entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge e riguardava la disciplina dell’esercizio in forma societaria della professione forense. Delega mai esercitata e che alla luce dei venti europei, e dalla multiforme reazione all’argomento da parte delle contrastanti anime dell’avvocatura , mi pare ben lungi dall’essere esercitata.
La seconda delega legislativa, in merito al riordino della materia relativa alla difesa d’ufficio è stata esercitata con decreto ministeriale n. 6 del 30 gennaio 2015.
la terza delega legislativa, di non poca importanza, è relativa all’adozione di un testo unico di riordino delle disposizioni vigenti in materia, e doveva essere esercitare entro ventiquattro mesi dall’entrata in vigore della legge, termine assolutamente non rispettato con una normativa allo stato tutt’altro che chiara.
Vi lascio quindi con questi amletici dubbi, difficilmente fugabili, in merito ai possibili effetti del mancato rispetto dei termini previsti per la legislazione delegata e per i regolamenti ministeriali ed al grave ritardo nell’approvazione di quelli mancanti.
Purtroppo queste sono le acque fangose in cui si trova ancorata la nostra legge professionale, un treno che è transitato incurante delle stazioni obbligatorie in cui doveva sostare che mi auguro, con una flebile speranza, non stia correndo su un binario morto.