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La Legge professionale: criticità illustrate

22.03.13
Per dare una ragione alle molteplici criticità ed antinomie presenti nella nuova legge professionale occorre comprendere, per quanto possibile, le varie anime e le varie spinte che hanno portato alla sua definitiva approvazione al Senato, sul fil di lana, nell’ultima seduta dell’anno 2012, poco prima dello scioglimento della legislatura.

Un’avvocatura, forse timorosa, certamente spaventata dallo spettro della delegificazione, al Congresso di Bari del 2012, con il voto della mozione n. 15, chiese a gran voce, l’approvazione della legge giacente al Senato, per poi dire nello stesso contesto che tale legge conteneva serie criticità da emendare in futuro.

L’allora presidente del Consiglio Nazionale Forense, Guido Alpa, espresse grande soddisfazione per la mozione approvata ad amplissima maggioranza (747 si, 21 astenuti e 308 no), mozione con la quale si chiedeva l’immediata approvazione della riforma dell’ordinamento professionale nel testo approvato alla Camera dei Deputati, il tutto nella convinzione che la professione forense non potesse essere regolata da decreti ministeriali e richiedesse una figura nuova e moderna di avvocato, che, a Suo dire, la riforma di legge promuoveva.

In sintesi l’Avvocatura nella sua massima Assiste chiese l’approvazione di una legge, riconosciuta inadeguata e da emendare per il solo ed unico motivo di essere regolamentata da un provvedimento avente forma di legge, guardando prevalentemente alla forma e non alla sostanza e, a ben vedere, nemmeno troppo bene alla forma, vista la prima macroscopica criticità della legge.

L’impianto della legge appare infatti “vecchio” e troppo è stato rimesso a regolamenti e rinviato: tre deleghe legislative, una serie di regolamenti, ministeriali, del CNF, della Cassa Forense, degli Ordini Territoriali che, non essendo stati approvati o essendo sub iudice, ad oltre tre anni dall’approvazione della legge impediscono alla riforma di operare, catapultando la categoria in un limbo indefinito.

Perdonatemi una elencazione certamente non radiofonica ma i 36 regolamenti e le tre deleghe al governo contenuti nella legge meritano di essere richiamati, proprio per capire se l’ordinamento viene regolato da un provvedimento avente forza di legge.

Partendo dalla potestà normativa del Cnf si possono riscontrare 16 regolamenti:

1) L’individuazione delle associazioni maggiormente rappresentativi

2) L’emanazione del codice deontologico (da farsi entro un anno dall’entrata in vigore della riforma)

3) Regolamento per la formazione continua

4) determinazione delle modalità di trasmissione di albi ed elenchi e modalità di redazione e pubblicazione dell’elenco nazionale degli avvocati

5) Regolamento per isitituzione e disciplina della scuola superiore dell’avvocatura ai fini dell’iscrizione all’albo speciale per il patrocinio avanti alle giurisdizioni superiori, nonché di eventuali criteri e modalità di selezione per l’accesso e la verifica finale di idoneità

6) Regolamento di organizzazione

7) Regolamento interno per il funzionamento del CNF (previsto dall’art. 24 e 34 ora all’attenzione della categoria a causa della previsione di gettoni di presenza)

8) Regolamento per l’istituzione e l’organizzazione delle scuole forensi

9) Eventuale regolamento per funzionamento dei COA

10) Regolamento per disciplinare le modalità di accesso allo sportello del cittadino

11) regolamento per istituire e disciplinare l’osservatorio permanente sull’esercizio della giurisdizione

12) regolamento per istituire e disciplinare l’elenco delle associazioni specialistiche maggiormente rappresentative

13) determinazione della misura del contributo annuale, diritto per rilascio certificati e copie, nonché tassa e contributo annuale per cassazionista

14) regolamento per disciplinare la riscossione contributo annuale del cnf da parte degli ordini

15) Regolamento per disciplinare le modalità di elezione dei componenti dei consigli distrettuali di disciplinare

16) regolamento per il procedimento disciplinare Regolamenti dei COA

17) Regolamento di organizzazione

18) Regolamento per l’elezione dei componenti il comitato pari opportunità degli avvocati

19) regolamento interno per il funzionamento del COA (eventualmente integrato con quello del CNF e regolamenti in materie non disciplinate dal CNF

20) regolamento per l’istituzione e l’organizzazione della scuole forensi

21) istituzione di camere arbitrali e di conciliazione Regolamenti con Decreti ministeriali

22) Pubblicazione, aggiornamento e accessibilità del codice deontologico

23) individuazione delle categorie di altri liberi professionisti che possono partecipare ad associazioni multidisciplinari con avvocati

24) Disciplina per le modalità per conseguire il titolo di specialista, i percorsi formativi e le modalità di svolgimento, i parametri ed i criteri per valutare l’esercizio assiduo, prevalente e continuativo per le ipotesi di “comprovata esperienza”, individuazione dei casi di revoca del titolo

25) Determinazione ed aggiornamento (ogni 5 anni) delle condizioni essenziali e dei massimali minimi delle polizze assicurative per la responsabilità civile e assicurazione contro gli infortuni.

26) Parametri per la determinazione del compenso professionale

27) Regolamento per la disciplina della tenuta e l’aggiornamento di albi, elenchi, registri, modalità di iscrizione e trasferimento, cancellazione nonché impugnazione dei provvedimenti dei COA in materia; elenco avvocati iscriti in altri albi cha abbiano ufficio nel circondario

28) Disciplina delle modalità di accertamento dell’esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione, nonché delle eccezioni consentite e elle modalità per la reiscrizione

29) Elezione componenti dei COA, assicurando equilibro tra i generi; disciplina delle modalità di formazione delle liste e della sostituzione in corso di mandato (regolamento attualmente sub iudice in relazione al quale pare vi sia intenzione di modificare la legge)

30) Regole per funzionamento e convocazione dell’assemblea del COA, modalità di assunzione delle delibere

31) Modalità per costituire camere arbitrali di conciliazione e organismi di risoluzione altrentiva della controversie

32) Tirocinio: svolgimento interruzione e requisiti per lo svolgimento del triocinio all’estero (sentito il CNF)

33) Corsi di formazione per l’accesso alla professione: modalità di istituzione, conenuti formativi, durata minima e condizioni di frequenza

34) Praticantato presso gli uffici giudiziari (sentiti CSM e CNF)

35) Esame di stato (modalità e procedure di svolgimento e valutazione)

36) Pubblicità per l’avvio delle procedure per l’esame di abilitazione

DELEGHE AL GOVERNO

37) delega legislativa per la disciplina dell’esercizio in forma societaria della professione forense (delega scaduta)

38) delega legislativa per il riordino della materia relativa alla difesa d’ufficio (da adottarsi entro 24 mesi dall’entrata in vigore della legge)

39) Dulcis in fundo, come summa, il regolamento dei regolamenti, Delega per l’adozione di un testo unico di riordino delle disposizioni vigenti in materia di professione forense (da adottarsi entro 24 mesi dall’entrata in vigore della legge).

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