HomeARCHIVIOLA LEGGE PROFESSIONALE: CRITICITA' ILLUSTRATE 17_05_2016

LA LEGGE PROFESSIONALE: CRITICITA’ ILLUSTRATE 17_05_2016

L’ aggiornamento che ora per legge deve assicurare la qualità delle prestazioni professionali.

La legge professionale al suo art. 11 conferisce veste legislativa, in connessione con il dovere di competenza, a quanto già prescritto nel precedente codice deontologico, in relazione al continuo e costante aggiornamento già oggetto di un regolamento del CNF del 2007; aggiornamento che ora per legge deve assicurare la qualità delle prestazioni professionali e contribuire al migliore esercizio della professione nell’interesse dei clienti e dell’amministrazione della giustizia.


La disposizione è stata oggetto di critiche, difficilmente contestabili, con riferimento agli esoneri previsti.
Sono infatti esenti:
– gli avvocati sospesi per cariche istituzionali per il periodo del loro mandato
– gli avvocati dopo 25 anni di iscrizione all’albo o dopo il compimento del 60° anno di età
– i componenti di organi con funzioni legislative e i componenti del parlamento europeo
– i docenti e i ricercatori confermati nelle università in materie giuridiche

Lascia un po’ perplessi l’esonero ex lege per anzianità, a prescindere da ogni valutazione del tipo di attività svolto dal professionista e della sua intensità.
L’articolo attribuisce ampio potere al CNF per stabilire modalità e condizioni per l’assolvimento dell’obbligo oltre che per la gestione e organizzazione dell’attività da parte degli ordini delle associazione dei terzi, con il superamento del sistema dei crediti formativi.
Invero nel regolamento emanato non è dato evincersi un effettivo superamento del sistema dei crediti formativi che si sarebbe avuto, ad esempio, tramite verifiche a posteriori, ma ad una semplice revisione della loro determinazione non più su base oraria ma tramite valutazioni qualitative tra un minimo ed un massimo in base alla tipologia e durata dell’evento formativo.

Si deve rammentare che La Corte di Giustizia Europea ha sancito in più occasioni che gli ordini professionali non si sottraggono alle regole della concorrenza che mal si concilia con la previsione del quarto comma dell’articolo che esclude che l’attività degli Ordini abbia natura commerciale, disposizione che rischia di non superare il vaglio di legittimità comunitaria sia per in quanto riguarda la possibile restrizione della libera concorrenza, sia con riferimento alla previsione di esonero ex lege per alcune categorie previsione che stride anche con principi costituzionali.

Nella norma si è persa l’occasione di regolare in modo esplicito quelli che dovrebbero essere i principi di una formazione continua come la gratuità dell’offerta, la libertà di scelta l’uniformità territoriale e la libera concorrenza.
Di certo, non è dato vedere quel quid plirus che potrebbe portare dall’attuale mera raccolta di crediti formativi imposto come dovere, all’effettiva proposta e ricerca qualitativa nella formazione.

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