ll programma a cura del Movimento Forense di Avellino in onda tutti i mercoledì alle 12.30.
Nella puntata di oggi ci occuperemo di:
Cassazione civile, Sez, III, sentenza n. 30169 del 22.11.2018
Non nasce alcun diritto al risarcimento nei confronti del legale che abbia accettato di patrocinare una causa dal prevedibile esito negativo.
La Cassazione analizza il comportamento del legale anche in relazione agli obblighi imposti dal nuovo codice forense del 2018, precisando che neppure le nuove regole si spingono ad imporre un obbligo di informazione sul destino della causa. Molta importanza viene invece data al dovere di informazione sulla possibilità di percorrere vie alternative alla giurisdizione, come la mediazione o la negoziazione assistita.
Circostanza che non presuppone comunque un pronostico sull’esito della controversia, ma solo una valutazione della miglior difesa, quanto ai costi ed alla prevedibile durata.
Il nostro sistema difatti non è un ordinamento di common law, in cui vige la regola dello “stare decisi”, e sono assicurati due gradi di merito ed uno di legittimità, ed il fatto che siano reperibili gli orientamenti giurisprudenziali e dunque sia possibile prevedere l’esito delle decisioni, non impone all’avvocato di avviare controversie solo in vista di un epilogo favorevole.
L’avvocato, dunque, ha il solo dovere di valutare l’interesse del cliente in rapporto alle caratteristiche della causa, prospettando la prevedibile durata e gli oneri.
A cura di Maria Vaccarello