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JusOnAir – Civile – Corte di cassazione – Sezione VI civile – Ordinanza 10 gennaio 2019 n. 403

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ll programma a cura del Movimento Forense di Avellino in onda tutti i mercoledì alle 12.30.

Nella puntata di oggi ci occuperemo di:

Corte di cassazione – Sezione VI civile – Ordinanza 10 gennaio 2019 n. 403

Separazione personale tra coniugi: la forma dell’appello è determinante sulla tempestività del ricorso.
È noto infatti che l’appello, deciso in camera di consiglio, è ammissibile se viene rispettato il termine dei sei mesi dalla sua proposizione mediante deposito del ricorso. Superato questo “tetto” va dichiarato inammissibile.
Nel caso, invece, l’appello sia stato prodotto con atto di citazione (come nel caso concreto deciso dalla S.C.) e non con ricorso, al fine del rispetto del termine di sei mesi per l’impugnazione, anche l’ iscrizione a ruolo del procedimento va eseguita entro detto termine.
Nella vicenda esaminata, infatti, il soggetto ha proposto appello contro la decisione di prime cure il 14 ottobre 2016 con atto di citazione notificato a mezzo pec ai difensori in data 13 aprile 2017, provvedendo poi a iscrivere la causa a ruolo solo il 24 aprile 2017, ossia tardivamente rispetto al termine di legge. Il ricorso è stato dichiarato intempestivo e come tale inammissibile.

A cura dell’Avv. Carmela Festa

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