Illustrerò l’iter di iscrizione a ruolo di una procedura esecutiva da parte del debitore.
Tale attività si rende necessaria quando l’esecutato debba proporre, ad esempio, un’opposizione agli atti esecutivi nel termine decadenziale di venti giorni dalla notifica del precetto o del pignoramento.
Può capitare infatti che in questo breve lasso di tempo il creditore non abbia ancora provveduto ad iscrivere a ruolo il procedimento esecutivo.
La fattispecie in esame è regolata dall’art. 159-ter delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile.
L’avvocato del debitore dovrà depositare la nota d’iscrizione a ruolo con una copia dell’atto di pignoramento o del verbale in caso di pignoramento mobiliare presso il debitore. Tale copia può essere anche priva dell’attestazione di conformità.
L’iscrizione a ruolo non comporta in questo caso il pagamento del contributo unificato e della marca da bollo in quanto solo il creditore che per primo chiede la vendita o l’assegnazione ha il dovere di procedere a questo adempimento.
Inoltre, l’iscrizione a ruolo da parte del debitore può avvenire anche in modalità cartacea essendo semplicemente facoltativa l’iscrizione a ruolo telematica.
Infine, va ricordato che sul creditore incombe comunque l’obbligo di depositare telematicamente le copie conformi di titolo, precetto e pignoramento nei termini di legge pena l’inefficacia del pignoramento medesimo.
Avv. Gilberto Griguoli del Foro di Campobasso per il gruppo facebook PCT Processo civile telematico
Campobasso 03.06.2016
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