Oggi mi occuperò di un’annosa questione che attanaglia moltissimi colleghi: iscrizione cartacea o telematica? Premesso che l’obbligo di deposito telematico sancito nell’art. 16 bis comma 1 del DL 179/2012 riguarda solo gli atti processuali e i documenti delle parti precedentemente costituite, l’art. 16 bis comma 1 bis del DL 179/2012 introdotto dal DL 83/2015, convertito con la legge n. 132 del 2015, consente all’avvocato di depositare gli atti introduttivi anche in modalità telematica, estendendo così una facoltà che prima veniva concessa solo in presenza di un apposito decreto autorizzativo. Pertanto allo stato attuale è possibile depositare un atto introduttivo del giudizio, in tutta Italia, da nord a sud, isole comprese, sia telematicamente che in modalità cartacea.
Altra questione molto dibattuta è la riassunzione. Non potendo analizzare tutti gli aspetti dell’istituto mi soffermerò sulla riassunzione del processo ad istanza degli eredi del de cuius ex art. 303 cpc. In questo caso l’avvocato può scegliere di riassumere il giudizio sia in modalità cartacea che telematica, perché nel caso di specie la riassunzione del processo non proviene dalla parte già precedentemente costituita. Per chi volesse approfondire il rapporto tra l’istituto delle riassunzione e il processo civile telematico, si segnalano le seguenti pronunce: Tribunale di Torino 26/03/2015; Tribunale Verona 4 dicembre 2015 e Tribunale di Lodi 4 marzo 2016.
Avv. Daniela Di Lorenzo, del foro di Latina, per il gruppo facebook PCT Processo civile telematico