HomeARCHIVIOIl Presidente Emerito Annibale Marini sulla RIFORMA COSTITUZIONALE

Il Presidente Emerito Annibale Marini sulla RIFORMA COSTITUZIONALE

14.07.16

Colloquio con il Presidente Emerito della Corte costituzionale Annibale Marini, a proposito della riforma della Costituzione.

Sulla base della sentenza n. 1/2014 della Corte costituzionale, il Presidente Marini pone il problema della legittimazione dell’attuale Parlamento a modificare il testo costituzionale.

a cura di Elia Barbujani

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1 commento

  1. Egregio Presidente emerito Annibale Marini,

    Le sarei infinitamente grado se volesse inviarmi il Suo giudizio circa la seguente considerazione sulla proposta di legge elettorale per il Senato definita “Chiti” fatta propria dal PD.

    In particolare dalla lettura ho avuto l’impressione che quanto dispone l’articolo 7 per l’elezione dei Senatori sia incostituzionale.
    In sostanza l’articolo stabilisce che sulla base delle scelte espresse dagli elettori si definirà una graduatoria regionale e si attribuiranno – con il sistema proporzionale – i seggi eventualmente spettanti a ogni lista regionale; successivamente si stilerà la graduatoria interna di ogni lista regionale sulla base dei risultati ottenuti nei collegi (in percentuale sulle scelte totali). Il Consiglio regionale, quindi, eleggerà i senatori-consiglieri prendendo atto dell’espressione degli elettori, senza poterla, però, modificare.

    Ritengo che questo sia in netto contrasto con il secondo comma dell’articolo 57 e, che neanche il 5 comma dell’articolo 57 lo possa giustificare. In quanto esso, conferma che i Senatori sono eletti dai Consigli ed il disposto in conformità alle scelte espresse dagli elettori; non debba necessariamente significare che gli elettori scelgono i Senatori (prerogativa dei consigli) ma si possa dire soddisfatto semplicemente dalla ripartizione dei seggi fatta rispettando le scelte degli elettori (esempio 5 seggi da ripartire secondo i voti espressi: 3 al partito X; 2 al partito Y ; 1 al partito J).
    La ringrazio per la cortese attenzione.
    Distinti Saluti
    Articolo 7 legge “Chiti”:
    Il consiglio regionale, preso atto dei verbali dello scrutinio delle schede di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b) e della relativa graduatoria regionale per ciascuna lista, procede all’atto dell’insediamento del Consiglio regionale, all’elezione dei Senatori di cui all’articolo 2, comma 1, in conformità alle scelte espresse dagli elettori.
    In caso di decadenza o di dimissioni del senatore eletto ai sensi del comma 1, il Consiglio regionale, entro e non oltre i successivi trenta giorni, provvede alla sua sostituzione con il primo dei candidati senatori esclusi della medesima lista. In caso di esaurimento dei candidati della medesima lista subentra il primo dei candidati senatore escluso delle altre liste.

    2° comma articolo 57 testo riforma Costituzione:
    I Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono, con metodo proporzionale, i senatori fra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, fra i sindaci dei comuni dei rispettivi territori.

    5° comma articolo 57 testo riforma Costituzione:
    La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali dai quali sono stati eletti, in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi, secondo le modalità stabilite dalla legge di cui al sesto comma.