a cura di Elia Barbujani
Nel nostro ordinamento per ricorso elettorale sia intendono tre tipologie diverse di rimedi.
Il primo, quello previsto dall’art. 130 cpa, il secondo, quello indicato dall’art. 70 D.Lgs. 267/2000 (TUEL), oltre all’azione di cui all’art. 82 DPR 570/1960.
A fianco al giudizio elettorale davanti al Giudice Amministrativo permangono, quindi, delle forme di azione popolare davanti al Giudice Ordinario.
Da un punto di vista costituzionale, tale “doppia” giurisdizione” è considerata coerente rispetto ai principi del riparto di giurisdizione, in quanto davanti al GA sarà possibile far valere l’interesse legittimo dell’elettore mentre, davanti al GO, sarà possibile discutere dello status di eleggibilità del candidato vincitore.
Infatti, il riparto di giurisdizione muta profondamente il procedimento da applicare, anche se queste diverse tipologie di azione sono accomunate dal punto di vista della legittimazione attiva. Infatti, nei giudizi elettorali, ogni cittadino elettore, in primo luogo, e chiunque vi abbia interesse, in secondo luogo, possono adire il giudice, stando in giudizio anche personalmente. Nell’azione di cui all’art. 82 DPR 570/1960, invece, è necessario un interesse diretto dell’elettore.
Per quanto riguarda le differenze tra i vari rimedi, invece, ai sensi dell’art. 130 cpa sarà possibile impugnare l’atto di proclamazione degli eletti sia per l’elezione di enti locali che del Parlamento e Parlamento Europeo. Il rito da applicare differisce da quello del ricorso ordinario. Infatti, il ricorrente dovrà depositare il ricorso al TAR senza averlo precedentemente notificato. Infatti, il ricorso verrà notificato unitamente al decreto di fissazione dell’udienza entro 10 giorni dalla data di comunicazione dello stesso. Entro 10 giorni dall’ultima notificazione sarà necessario depositare la prova dell’avvenuta notificazione presso la segreteria del TAR. I termini processuali sono dimezzati.
Il TAR, quando accoglie il ricorso, corregge il risultato elettorale sostituendo i candidati illegittimamente proclamati.
L’art. 70 DLgs 267/2000 (TUEL), invece, disciplina l’azione di decadenza dalle cariche elettive delle amministrazioni comunali. Anche l’art. 82 DPR 570/1960 disciplina un’azione in materia di eleggibilità del Consiglio comunale, sebbene siano diversi i presupposti. Il rimedio dell’art. 82 DPR 570/1960, infatti, è legato all’impugnazione della deliberazione del Consiglio comunale di convalida delle elezioni, mentre il primo rimedio, di cui all’art. 70, è autonomo rispetto a tale incombente, e viene spesso utilizzato per rilevare immediatamente le cause di ineleggibilità o incandidabilità degli eletti.
Al giudizio elettorale davanti al Tribunale Ordinario si applica il rito sommario di cognizione ex art. 702bis c.p.c.
A differenza di quanto accade normalmente nella Giurisdizione Ordinaria, gli effetti della decisione sono erga omnes: il giudice, accogliendo il ricorso, corregge il risultato delle elezioni sostituendo i candidati illegittimamente proclamati. In caso di ineleggibilità del sindaco, invece, sarà necessario tornare al voto.
Infine, è bene sottolineare che gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni tassa imposta e spesa di cancelleria, sebbene il giudice possa comunque provvedere sulle spese del procedimento ai sensi dell’art. 91 cpc