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Fondo patrimoniale un istituto in disuso

Azione revocatoria e fondo patrimoniale: da quando decorre il termine di prescrizione (Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 5889/16; depositata il 24 marzo)

Il termine di prescrizione quinquennale di cui all’art. 2903 c.c. decorre dal giorno in cui dell’atto è stata data pubblicità ai terzi, in quanto solo da quel momento il diritto può essere fatto valere. Tale momento va individuato, nel caso di costituzione del fondo patrimoniale, in quello nel quale avviene l’annotazione a margine dell’atto di matrimonio, che è il giorno nel quale l’atto diviene opponibile ai terzi.

La pronuncia in rassegna interviene su un tema tradizionale, quale è il fondo patrimoniale. Proprio questa sentenza costituisce momento per sottolineare forse la fine del Fondo patrimoniale, strumento spesso se non sempre usato per tutelare la casa dai rischi del futuro o dai debiti del lavoro. Oggi con la riforma di cui al dl 83 del 2015 convertito nella legge 132 del 2015 diventa un strumento poco utile e rischioso. Viene introdotto l’art. 2929 -bis il creditore che si senta pregiudicato, nelle proprie ragioni, da un atto di cessione dei beni del debitore ,siano essi immobili che beni mobili registrati (quindi anche la donazione o la costituzione di un fondo patrimoniale o di un trust) potrà far prevalere il proprio pignoramento senza bisogno di aspettare l’esito di una sentenza che revochi l’atto stesso, se trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l’atto è stato trascritto, io aggiungo per il fondo annotato.

La disposizione di cui al presente comma si applica anche al creditore anteriore che, entro un anno dalla trascrizione dell’atto pregiudizievole, interviene nell’esecuzione da altri promossa. Il debitore, il terzo assoggettato a espropriazione e ogni altro interessato alla conservazione del vincolo possono proporre le opposizioni all’esecuzione, con inversione dell’onere della prova questa volta, in quanto opera una automatica presunzione di colpevolezza a carico del debitore: si presume, cioè, che questi, nell’anno anteriore ai pignoramenti, sia sempre in malafede e agisca sempre allo scopo di frodare il creditore.

Il debitore subendo l’inversione dell’onere della prova a suo sfavore,dovrà preoccuparsi di trovare una prova,che allo stato risulta diabolica: se, infatti, con la revocatoria, era il creditore a dover dimostrare l’intento fraudolento del debitore, oggi è quest’ultimo a doversi difendere e a dimostrare che il fondo patrimoniale, la donazione , il trust o la vendita non siano stati posti in essere al solo scopo di frodare i creditori.

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