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IL DIRITTO DI ACCESSO CIVICO COME CONDIZIONE DELL’AZIONE PER IL RICORSO EX ART. 116 C.P.A.

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Il Consiglio di Stato, con sentenza del 2 febbraio 2016, ha definito l’ambito di applicabilità del D.Lgs. 33/2013 (c.d. Decreto Trasparenza) rispetto al diritto di accesso agli atti di cui all’art. 22 ss. L. 241/1990.

Il caso di specie esaminato dal Collegio riguardava un ricorso ex art. 116 c.p.a., avverso il diniego di accesso agli atti ex art. 22 ss. L. 241/1990. Il Collegio ha ricostruito la normativa applicabile, individuando quali siano gli atti accessibili come conseguenza della presentazione del ricorso avverso il diniego di accesso agli atti della pubblica amministrazione.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che l’obbligo di pubblicazione degli atti di cui al D.Lgs. 33/2013 vale “con riferimento agli atti amministrativi (oggetto di domanda di accesso) formatisi successivamente alla sua entrata in vigore e pertanto per gli atti formatisi anteriormente (come quelli oggetti della domanda) continua ad operare il principio del divieto di controllo generalizzato del procedimento”.

Al contrario, per gli atti non compresi nell’elenco del D.Lgs. 33/2013, permane la necessità di verificare la sussistenza di un interesse diretto attuale e concreto in capo al cittadino richiedente, continuando a trovare applicazione il dettato normativo  dell’art. 22 e ss. L. 241/1990.

La differenza sostanziale tra gli istituti del diritto di accesso agli atti e del diritto di accesso civico è stata recentemente oggetto di riflessione da parte del TAR Campania.

Con la sentenza n. 188 del 14/01/2016 il TAR Campania ha indicato che “i due istituti sono tra loro diversi vista, in particolare, la difficoltà dei relativi presupposti“.

Da tale presupposto, il TAR è giunto a conclusioni differenti rispetto al Consiglio di Stato, ritenendo che “la pretesa attorea è stata azionata ai sensi e per gli effetti di cui alla legge n. 241/1990 e, come tale, è stata coerentemente valutata dall’Amministrazione intimata, di talché è solo all’interno del suddetto perimetro normativo che è possibile valutare la legittimità del diniego“.

Concludendo, secondo il TAR Campania “la mancata attivazione del procedimento in argomento (id est accesso civico) priva il ricorso proposto ai sensi del combinato disposto dell’articolo 116 c.p.a. e dell’articolo 5 del D.Lgs. 33 del 2013 della relativa causa petendi“. Pertanto, il TAR Campania intende il diritto di accesso civico condizione dell’azione per il ricorso ex art. 116 c.p.a.

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