Oggi vi parlerò del deposito delle opposizioni da parte del debitore esecutato ex artt. 615 e 617, 2 comma c.p.c. e del terzo ex art. 619 c.p.c., nella fase cautelare di sospensione dinanzi al Giudice della Esecuzione.Esso avviene con diverse modalità a seconda che il creditore procedente abbia provveduto o meno alla iscrizione a ruolo, nei termini di legge, della procedura esecutiva.
Se il creditore ha iscritto a ruolo il pignoramento, il debitore o il terzo dovrà depositare, esclusivamente per via telematica, nel fascicolo della procedura esecutiva, il ricorso in opposizione in pdf nativo come atto principale, la procura e tutti i documenti che offre in comunicazione utilizzando come voce del proprio redattore quella di”costituzione avvocato”.
Diversa è l’ipotesi in cui il creditore non abbia ancora iscritto a ruolo il pignoramento ed il debitore deve depositare un ricorso in opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, 2 comma, c.p.c. soggetto al termine decadenziale di venti giorni dalla notifica del pignoramento e, quindi, ad un termine inferiore a quello nel concreto a disposizione del creditore per l’iscrizione a ruolo.
In questo caso, l’art. 159 ter Disp. Att. c.p.c. , introdotto con l’art. 14 DL 83/2015, conv. in L. 132/2015, ha previsto che l’iscrizione a ruolo della procedura esecutiva può avvenire da parte di soggetti diversi dal creditore con modalità non telematica attraverso il deposito della nota di iscrizione a ruolo e di copia dell’atto di pignoramento.
A far data dal 02.01.2016 il deposito della nota di iscrizione a ruolo può avvenire anche telematicamente, per cui il debitore o il terzo dovrà prima iscrivere a ruolo il pignoramento e poi depositare il ricorso in opposizione.
avv. Rosaria Scaringi del Foro di Foggia per il gruppo facebook PCT Processo civile telematico
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