Oggi vi parlerò del deposito degli allegati eccedenti il limite dei 30 Megabyte per singolo invio.
Infatti, la dimensione massima della busta attualmente prevista per l’invio telematico di un atto processuale è di 30 MB, secondo quanto previsto dall’art. 13, comma 8, del D.M. 44/2011 e dall’art. 14, comma 3, delle “Specifiche Tecniche” adottate con provvedimento 16 aprile 2014 del responsabile per i sistemi informativi automatizzati.
Ad esempio, il difensore che esegue il deposito di un atto introduttivo con più allegati che eccedono il limite massimo concesso, dovrà, con il primo messaggio di pec, inviare l’atto principale, la nota di iscrizione a ruolo, la procura alle liti, la ricevuta di pagamento del contributo unificato e della marca da bollo nonché i documenti che possono essere allegati senza eccedere il limite dei 30 MB.
Dopo la ricezione della quarta pec di accettazione del deposito da parte della cancelleria contenente, in allegato, il numero di R.G., il difensore potrà effettuare gli altri invii dei documenti integrativi del primo deposito o di quello precedente, utilizzando come voce del proprio redattore “memoria generica” o “produzione documenti richiesti”. In questo caso, l’atto principale sarà una nota di deposito in pdf nativo da firmare digitalmente.
È consigliabile che il difensore inserisca nel primo deposito tutti i documenti essenziali all’iscrizione (in particolare l’atto principale, la nota di iscrizione, la procura alle liti e la ricevuta di pagamento) specificando che con successivo deposito si impegna a depositare tempestivamente l’integrazione documentale, non appena riceve l’esito dei controlli manuali.
Tutti i depositi telematici (e non solo il primo) devono essere tempestivi e cioè la ricevuta di consegna deve essere generata entro le ore 23:59 del giorno di scadenza.
Foggia, 05.07.2016
a cura dell’Avv. Rosaria Scaringi del Foro di Foggia per il gruppo facebook PCT Processo civile telematico