Il tema di questa ‘pillola di PCT’ riguarda il deposito dinanzi al Giudice di Pace degli atti notificati a mezzo PEC, tema di carattere generale ma che nella sostanza si riduce alle modalità pratiche con cui procedere all’iscrizione a ruolo dell’atto notificato in tale modalità dinanzi a tale Autorità giurisdizionale.
Anzitutto è bene sgomberare il campo da un equivoco di fondo, alimentato anche da alcune poco felici pronunce: nonostante dal Giudice di Pace non sia in vigore il PCT, le notifiche di atti a mezzo PEC da parte del difensore ai sensi della L.53/1994 sono perfettamente valide ed efficaci nei relativi procedimenti e gli atti notificati in via telematica possono tranquillamente essere depositati anche dinanzi a questo Giudice.
Posta dunque la piena regolarità ed efficacia della notifica a mezzo PEC degli atti dinanzi al Giudice di Pace, si tratta unicamente di chiarire quali sono le modalità per il loro deposito, che per ovvie ragioni avverrà esclusivamente in modalità cartacea.
A questo proposito soccorre l’art.9 co.1-bis L.53 il quale dispone che, laddove non sia possibile eseguire il deposito telematico di un atto notificato a mezzo PEC, il difensore provvederà a estrarre copia analogica della propria attività notificatoria, cosa che farà stampando le ricevute di accettazione e di consegna del messaggio PEC ed i relativi allegati: l’atto notificato anzitutto, la procura alle liti ex art.83 c.p.c. ove presente ed anch’essa allegata nonché la relata di notifica.
Una volta fatto ciò, al difensore non resterà infine che procedere ad attestare la conformità di tutto quanto secondo le modalità previste dell’art.16-undecies co.1 DL 179/2012 e succ.ve modifiche, con dichiarazione sottoscritta posta in calce o a margine dei documenti stampati oppure posta in documento separato, che sia però materialmente congiunto con questi ultimi.
Avv. Francesco Marchetti del Foro di Pisa per il gruppo facebook PCT Processo civile telematico
Pisa 24.05.2016
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