HomeARCHIVIOIl deposito del fascicolo informatico monitorio nel giudizio di opposizione a decreto...

Il deposito del fascicolo informatico monitorio nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo

rosaria scaringiOggi vi parlerò del deposito del fascicolo informatico del procedimento monitorio nel giudizio di opposizione a seconda che la costituzione in giudizio dell’opposto avvenga telematicamente o in forma cartacea.

È da precisare che con l’avvento del PCT, nulla è mutato sotto il profilo processuale quanto all’onere di parte opposta relativo alla produzione, nel giudizio di opposizione, del fascicolo contenente gli atti, i provvedimenti del Giudice ed i documenti offerti in comunicazione nell’ambito della fase monitoria.

Se l’opposto decide di costituirsi telematicamente nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, dovrà estrarre dal fascicolo informatico monitorio i duplicati informatici o le copie informatiche degli atti, dei provvedimenti del Giudice e di tutti i documenti depositati a sostegno del ricorso per ingiunzione, i quali andranno caricati nella busta telematica come allegati semplici all’atto principale di costituzione in opposizione a decreto ingiuntivo, senza firmarli digitalmente.

Se alleghiamo i duplicati informatici degli atti, provvedimenti e documenti estratti dal fascicolo informatico monitorio, non occorre attestazione di conformità, a differenza delle copie informatiche per le quali il difensore è abilitato, ex art. 16 bis, comma 9 bis, D.L. 179/2012, ad attestare la conformità dei soli atti e provvedimenti.

Qualora l’opposto opti per la costituzione cartacea, dovrà, invece, estrarre dal fascicolo informatico monitorio e stampare gli atti, i provvedimenti ed i documenti.

In questo caso, sia che scarichiamo i duplicati informatici o le copie informatiche, a norma degli artt. 16 decies ed undecies, comma 1, D.L. 179/2012, dovremo attestare la conformità delle copie analogiche dei soli atti e provvedimenti a quelli presenti nel fascicolo informatico.

L’opposto potrà depositare il fascicolo informatico monitorio anche telematicamente, in un momento immediatamente successivo alla costituzione cartacea con una nota di deposito, come atto principale, ed i duplicati o le copie degli atti, provvedimenti e documenti scaricati dal fascicolo informatico monitorio, come allegati.

Foggia, 28.06.2016

a cura dell’Avv. Rosaria Scaringi del Foro di Foggia per il gruppo facebook PCT Processo civile telematico

Ti consigliamo

Più ascoltati

Ti può interessare