Bisogni Educativi Speciali: quando la bocciatura è ingiusta rispetto alla situazione particolare dello studente?
Nella puntata di oggi si Amministrativo in 120 secondi vi propongo una ricostruzione della normativa in materia di Bisogni educativi speciali (BES) e di Disturbi Specifici dell’Apprendimento, al fine di valutare quando la bocciatura dell’alunno sia stata determinata dalla mancata predisposizione di un Piano Didattico Personalizzato.
Grazie alla normativa in materia di integrazione scolastica si è potuto superare la divisione esistente tra alunni con o senza disabilità, per accogliere una diversa modulazione dei bisogni e delle attenzioni di cui gli alunni hanno bisogno.
Bisogni Educativi Speciali e Disturbi Specifici dell’Apprendimento
In primo luogo, è necessario distinguere tra DSA (disturbi specifici dell’apprendimento), sigla che indica studenti con competenze intellettive nella norma o anche elevate, ma che possono incontrare difficoltà a scuola a causa di disturbi quali dislessia, discalculia, disturbi del linguaggio, rispetto ai BES (Bisogni Educativi Speciali). La norma primaria di riferimento è la L. 170/2010, la quale definisce le tipologie di DSA al fine di promuovere un dialogo scuola famiglia che consenta di garantire il successo scolastico. Tale risultato viene attuato, innanzitutto, prevedendo l’obbligo per il Consiglio di classe di attivarsi per rilevare i casi di sospetti alunni con DSA, così da favorirne una diagnosi precoce. Tale compito è previsto proprio dall’art. 3 L. 170/2010, anche confermato dal DM 5669/2011 del MIUR.
In secondo luogo, anche la famiglia può presentare alla scuola un referto medico recante una diagnosi DSA (in tal caso si parla comunemente di DSA certificati). Il Consiglio di classe dovrà, perciò, valutare l’attivazione di un Piano Didattico Personalizzato, che preveda tutte le misure compensative idonee a porre lo studente alla pari con i suoi compagni di classe. Tale attività è ritenuta dalla giurisprudenza come un’attività di carattere vincolato dell’azione amministrativa.
La Direttiva MIUR del 12 Dicembre 2012, invece, ha permesso di estendere gli strumenti già previsti dalla L. 170/2010 anche per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) ovvero per quelle situazioni di disagio anche temporaneo, determinato da svantaggio culturale, socio-economico, linguistico o psicologico.
In tali situazioni, la Direttiva parla di una vera e propria “presa in carico” degli alunni con BES, da parte della Scuola, come ribadito anche dalla Circolare MIUR n. 8 del 6 Marzo 2013.
Tali previsioni spesso non trovano applicazione e sono numerosi i casi di bocciature determinate da una mancata attivazione da parte della scuola o dalla presentazione tardiva del certificato medico da parte della famiglia.
In questi casi, al fine di contestare il giudizio di non promozione, ottenere un provvedimento favorevole da parte del Giudice può non essere agevole.
La giurisprudenza in materia di DSA e BES oscilla tra un riconoscimento della discrezionalità tecnica del Consiglio di classe nel valutare la non approvazione di un Piano Didattico Personalizzato, al riconoscere tale omissione come una violazione dei principi in materia di personalizzazione dell’apprendimento.
Tra tutti, si segnala l’interessante sentenza n. 122/2016 del TAR Bolzano, il quale ha indicato che, qualora la Scuola non rispetti le norme in materia, e non attivi misure di sostegno personalizzate, la valutazione finale negativa del Consiglio di classe si intende inutiliter data.
a cura di Elia Barbujani
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