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Avv. Pino Gallo – Scheda “Responsabilità medica: Novità a sei mesi dalla legge Gelli”

Avv. Pino Gallo, foro di Lecce. Scheda di redazione “Responsabilità medica: Novità a sei mesi dalla legge Gelli”.

“Circa 6 mesi fa entrava in vigore la cosiddetta legge Gelli, la legge numero 24 del 8 marzo 2017 con la quale il legislatore tentava un aggiustamento del sistema della responsabilità sanitaria, con riferimento particolare alle strutture sanitarie pubbliche e private, agli esercenti le professioni sanitarie, introducendo tra l’altro un nuovo profilo del più ampio diritto alla salute: la sicurezza delle cure.
Una risistemazione che aveva come scopo quello di restituire al medico ad un tipo di responsabilità extracontrattuale che lo sollevasse da oneri probatori esorbitanti in caso di inadempienza e al tempo stesso andasse a mitigare un fenomeno come quello della medicina difensiva che ha avuto riflessi negativi in termini di spesa pubblica per l’eccessivo ricorso a indagini diagnostiche strumentali con finalità esclusivamente cautelative.
La legge Gelli introduce novità in ambito amministrativo civile e penale. In particolare per l’ambito civilistico, introduce l’obbligo di copertura assicurativa per strutture di esercenti prevedendo una serie di condizioni di procedibilità per le azioni risarcitorie proposte dai pazienti danneggiati.
Ancora distingue la responsabilità contrattuale delle strutture, da quella extracontrattuale in capo ai medici con tutte le ricadute in ambito sostanziale processuale che da ciò consegue.
Ancora, l’azione diretta nei confronti delle compagnie assicuratrici, così mutuando sistemi già in vigore nel nostro ordinamento, come quello per il risarcimento in RCA.
In ambito penalistico, all’articolo 6 della Gelli, abrogando l’articolo 3 della legge Balduzzi, introduce una nuova fattispecie di reato, l’articolo 590 sexies in tema di responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario, in particolare prevedendo una scriminante in caso di imperizia legata all’osservanza e al rispetto delle linee guida e delle buone pratiche clinico-assistenziali.
Il legislatore ha introdotto accanto alla obbligazione di mezzi anche una di vero e proprio comportamento: linee guida e buone pratiche – alla cui definizione però ancora si rimanda a quella di natura giurisprudenziale -, insieme di raccomandazioni elaborate attraverso un sistema di revisione sistematica della letteratura e delle opinioni scientifiche al fine di aiutare medici e pazienti nella scelta delle modalità assistenziali più appropriate.
L’azione dei principi nuovi introdotti dalla Gelli passa attraverso l’emanazione di alcuni decreti attuativi, che via via vengono adottati: non mancano però le prime voci critiche, soprattutto provenienti dalla giurisprudenza, che con la sentenza numero 28187 del 2017 della sezione IV della cassazione penale, depositata il 7 giugno 2017, muove aspre critiche alla nuova fattispecie prevista dall’articolo 6 della legge 24/2017.”

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