Avv. Maria Cristina Fabbretti. “Docenti e personale non stabilizzato: il diritto al risarcimento e i suoi requisiti”.
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Quali sono i requisiti per ottenere il risarcimento del danno sui posti di organico di fatto in caso di abuso commesso dall’Amministrazione scolastica?
Alla luce delle recenti pronunce della Corte di Cassazione sulla materia, ai fini della condanna del MIUR al risarcimento del danno occorre distinguere, da un lato, coloro che sono inclusi nelle graduatorie ad esaurimento e che possono beneficiare di una futura stabilizzazione (e che, secondo la Cassazione, non hanno diritto al risarcimento del danno) da coloro, dall’altro, che non hanno certezza di alcuna stabilizzazione.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22552/2016 ha affermato che ai docenti ed al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario che non sia stato stabilizzato e che non abbia alcuna certezza di stabilizzazione, va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno “nella misura e secondo i principi affermati nella già richiamata sentenza delle SS.UU. di questa Corte n. 5072 del 2016” (Cass. Civ. Sez. Lavoro, sent. 22552/2016).
Secondo la recente giurisprudenza di legittimità, quindi, non è configurabile in sé alcun abuso ai sensi dell’Accordo Quadro, con riguardo all’attribuzione delle supplenze su posti in organico di fatto, ma spetta al docente provare l’eventuale uso improprio o distorto del potere di macrorganizzazione della p.a. nel caso concreto.
Circa la distinzione tra posti di organico cui spetta il risarcimento del danno al docente, si segnala la recente pronuncia della corte d’Appello di Torino del 10/01/2017, riguardante la specifica posizione dei docenti con contratti su posti di organico di fatto.
In tale pronuncia si evidenzia che anche i contratti stipulati sino al 30/06 possono concorrere al computo del limite dei 36 mesi.
Infatti, l’Amministrazione scolastica, anziché assumere personale con contratto a tempo indeterminato, ha abusivamente utilizzato docenti precari per coprire delle esigenze non meramente temporanee, atteso che non si tratta delle ipotesi di sostituzione di personale solo temporaneamente assente.
Indice sintomatico di tali abusi, può essere individuato nella circostanza che la supplenza sia stata conferita per più anni presso il medesimo plesso scolastico.
Sul punto, di recente è intervenuto anche il Tribunale di Roma.
In conclusione, anche sui posti di organico di fatto vi può essere la condanna delle amministrazioni al risarcimento del danno da perdita di chance in favore della ricorrente, il quale sarebbe integrato dalla perdita di un’occupazione alternativa migliore.