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ADOZIONI – ASPETTI PRATICI

Puntata di #svegliatiavvocatura di Giovedì 9 Giugno 2016.

Nel dibattito sul disegno di legge Cirinnà poi diventato legge, si è molto discusso della stepchild adoption, ovvero del diritto di adottare il figlio naturale del coniuge, previsto per le coppie eterosessuali unite in matrimonio. L’articolo 5 del disegno di legge Cirinnà, che prevedeva la stepchild adoption anche per le coppie omossessuali, è stato eliminato.
In quella occasione ,comunque, si è tornato a parlare delle difficoltà in Italia di adottare un minore anche per le coppie eterosessuali sposate. Oggi negli orfanotrofi italiani ci sono 35mila bambini. Li chiamano «minori fuori famiglia». A questi si aggiungono i 400 neonati abbandonati ogni anno alla nascita. Le adozioni nazionali, in compenso, sono pochissime. In un anno si aggirano tra le 1.000 e le 1.300. «Non sappiamo però quanti sono i bambini dichiarati adottabili dai tribunali per i minorenni perché una banca dati non esiste “”, sostiene l’ Abi.
La legge che regola le adozioni in Italia è la legge 184 del 1983 (modificata dalla legge 149 del 2001). L’attuale governo ha detto che riformerà la norma, giudicata obsoleta. La legge stabilisce che in Italia possono adottare un minore solo coppie eterosessuali che hanno contratto il matrimonio da almeno tre anni (nei tre anni possono essere conteggiati eventuali periodi di convivenza precedente al matrimonio, che siano dimostrabili).

La differenza di età tra genitori adottivi e figli adottati non deve essere inferiore a 18 anni e superiore a 45 anni per un genitore e 55 per l’altro. Questo limite può essere derogato in casi particolari. La prima tappa che una coppia di aspiranti genitori adottivi deve superare è l’ottenimento dell’idoneità all’adozione. Per le adozioni internazionali occorre rivolgersi ad un ente autorizzato , passo necessario per l’adozione internazionale. In questa fase l’ente autorizzato si fa carico della procedura di adozione nel paese straniero scelto dalla coppia. La regola generale esclude i single dalle adozioni. Questo vale sia per l’adozione nazionale sia per l’adozione internazionale. Tuttavia nel 2005 la corte costituzionale, investita del caso di una donna italiana non coniugata che aveva richiesto l’adozione di una bambina bielorussa in stato di abbandono nel suo paese di origine, bisognosa di cure mediche tempestive, con la quale aveva instaurato nel tempo un rapporto consolidato di convivenza e affetto, si pronunciò nel senso dell’ammissibilità dell’adozione internazionale negli stessi casi in cui è ammessa l’adozione nazionale (l’ordinanza 347 del 2005).

L’adozione internazionale del single è possibile solo se nel paese d’origine del minore è ammessa l’adozione da parte di persone non coniugate e se l’autorità del paese d’origine deciderà che l’adozione da parte del single corrisponde all’interesse del minore. In Italia le coppie omosessuali al momento non possono sposarsi, né adottare minori ma alcune sentenze, hanno rotto gli indugi almeno sotto il profilo del riconoscimento delle sentenze di adozione effettuate in paesi stranieri. Dell’adozione e dei suoi risvolti pratici si parlerà nella puntata odierna.

Buon ascolto!

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