HomeARCHIVIONOTIFICA A MEZZO PEC NEL PAT: INESISTENTE O NULLA?

NOTIFICA A MEZZO PEC NEL PAT: INESISTENTE O NULLA?

Sebbene l’art. 1 della L. 53/1994 (legge c.d. sulle notifiche in proprio, contenente la disciplina della notifica a mezzo PEC) preveda che l’avvocato abbia la facoltà di notificare atti in materia amministrativa, l’art. 16 quater del D.L.  179/2012 dispone la non applicabilità delle regole tecniche del Processo Civile Telematico al Processo Amministrativo Telematico.

Da tale contraddizione normativa, sono sorti due opposti orientamenti giurisprudenziali, diretti a sostenere o negare l’immediata esperibilità della notifica a mezzo PEC nella giustizia amministrativa.

Infatti, nel corso del 2014 e del 2015, i TAR si erano divisi in due opposti orientamenti nel ritenere ammissibile (TAR Lazio, Sez. III, n. 11808/2014; TAR Calabria, Sez. II, n. 183/2015) o meno (TAR Veneto, Sez. III, n. 369/2015) la notificazione a mezzo PEC in materia amministrativa. Il Consiglio di Stato nel corso del 2015 (Cons. Stato, Sez. VI, n. 2682/2015; Cons. Stato, Sez. III, n. 4270/2015; Cons. Stato, Sez. VI, n. 4862/2015), a più riprese aveva ritenuto ammissibile la notificazione a mezzo PEC, anche in assenza dell’autorizzazione presidenziale richiamata dall’art. 52, co. 2 D.L.gs. 104/2010.

Per questo motivo ha destato grande sorpresa il revirement del Consiglio di Stato, che con la sentenza n. 189 del 20 Gennaio 2016, ha dichiarato che attualmente la PEC non è una forma utilizzabile per notificare il ricorso nel rispetto dei termini di decadenza.

Di conseguenza, il ricorso notificato a mezzo PEC va considerato inesistente.

Più recentemente il TAR Campania, in contrasto a quanto ritenuto dal Consiglio di Stato, ha ritenuto sanabile l’attività notificatoria in quanto “la giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. di Stato sez. VI, n. 2682 del 28.5.2015), seppure non univocamente, ha ritenuto utilizzabile tale strumento notificatorio nel processo amministrativo già nell’attuale quadro normativo“.

Di conseguenza, il TAR Campania ritiene che la costituzione in giudizio dell’Amministrazione sia idonea a sanare la nullità della notifica effettuata a mezzo PEC.

di Elia Barbujani

Articolo in collaborazione con PAT – il primo Blog sul Processo Amministrativo Telematico

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