In questo articolo vedremo come ricorrere all’istituto dell’ errore scusabile nel Processo Amministrativo.
L’art. 37 cpa dispone che il giudice può disporre la rimessione in termini per errore scusabile in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto.
Pertanto, l’errore scusabile e la conseguente rimessione in termini presuppone una situazione normativa confusa oppure uno stato di incertezza per la oggettiva difficoltà di interpretazione di una norma, o ancora, per contrasti giurisprudenziali esistenti o per il comportamento non lineare dell’amministrazione, idoneo a ingenerare convincimenti non esatti, o comunque di errore non imputabile al ricorrente.
Come riconosciuto dalla recente pronuncia del Consiglio di Stato n. 820/2016 Nel processo amministrativo la rimessione in termini per errore scusabile costituisce istituto di carattere eccezionale, atteso che introduce una deroga al principio cardine della perentorietà dei termini di impugnativa.
Esiste un’ampia casistica con riferimento alle fattispecie per le quali può essere concesso questo beneficio. Tra tutte, si segnala il caso preso in esame dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 32/2012, riguardante il caso in cui né il giudice di primo grado né le parti costituite abbiano eccepito in primo grado l’applicazione del rito ordinario in luogo del rito abbreviato ai sensi dell’art. 119 cpa.
Infatti, il ricorrente notificava e depositava l’appello oltre il termine breve previsto dalla legge per il rito speciale, incorrendo così in decadenza.
L’Adunanza Plenaria, dopo aver richiamato i due orientamenti contrari sulla concedibilità dell’errore scusabile qualora il giudice di primo grado non abbia seguito l’iter procedimentale corretto, ha richiamato la propria decisione n. 10 del 2011.
Infatti, l’Adunanza Plenaria ha ricordato che le parti sono tenute ad applicare i riti speciali in quanto previsti e conoscibili dalla legge non essendo, questi, a disposizione delle parti o del Giudice.
Tuttavia, il beneficio dell’errore scusabile può essere concesso in presenza di un complessivo comportamento fuorviante dello stesso giudice e delle controparti. Così, se in primo grado viene seguito il rito ordinario senza che nessuna delle parti, che anzi ne traggono vantaggio, né il giudice rilevino la necessità di seguire il rito speciale, e senza che vi siano altri indizi della necessità di seguire il rito speciale (qualificazione del ricorso nel registro dei ricorsi, misura del contributo unificato) si determina una situazione complessiva, oggettivamente e concretamente idonea a trarre in errore la parte.